LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22698/2018 proposto da:
A.A., nato in *****, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale 5637, presso lo studio dell’avvocato Ferabecoli Gabriele che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 26/06/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
FATTI DI CAUSA
1. – A.A., cittadino *****, chiese il riconoscimento della protezione internazionale.
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettò la domanda.
2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Trieste, che – con decreto del 26/6/2018 – confermò il provvedimento della Commissione territoriale.
3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso A.A. sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale deciso senza che al collegio prendesse parte il giudice che aveva proceduto alla audizione del richiedente.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
La norma di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, prevede che il presidente possa designare per la trattazione della controversia un componente del collegio; ma non prescrive alcuna nullità per il caso in cui il giudice che ha trattato la controversia non entri poi a comporre il collegio decidente.
Questa suprema Corte ha già statuito che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione (Cass., Sez. 6 – 1, n. 3356 del 05/02/2019).
Va, pertanto, ribadito che la legge non prescrive che il giudice che sia stato designato per la trattazione della causa debba anche comporre il collegio che adotta la decisione sulla domanda di protezione internazionale e che la mancata partecipazione del detto giudice alla decisione non determina la nullità della stessa.
2. – Col secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), si deduce l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che la polizia pakistana – secondo la narrazione del richiedente – non avrebbe dato seguito alle denunce dallo stesso formulate.
Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto il fatto dedotto dal ricorrente manca del tutto del necessario carattere della “decisività”.
3. – Col terzo motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in ordine alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente è incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la valutazione è giustificata da motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019) 4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
5. – Sussistono i presupposti processuali perchè la parte ricorrente versi – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020