Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6342 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12716-2018 proposto da:

FALLIMENTO ***** SRL” in persona dei curatori fallimentari, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO EUGENI;

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo stadio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BONCRISTIANO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1954/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. D.C.G., per 91.922,54, in chirografo, escludendo il privilegio richiesto in quanto non era stato specificato quale riferimento normativo la parte intendesse far valere;

2. il Tribunale di Ascoli Piceno, nell’accogliere l’opposizione proposta dal D.C., disponeva che il credito già ammesso fosse collocato in sede privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., in presenza di chiari elementi, risultanti dall’istanza di insinuazione e dalla documentazione ad essa allegata, riguardanti l’oggetto della pretesa, costituito da retribuzioni dovute per prestazioni di opera intellettuale libero-professionale;

non vi era alcun dubbio quindi – a giudizio del collegio dell’impugnazione – circa la volontà dell’istante di ottenere l’ammissione in via privilegiata, avuto riguardo alla causa del credito fatto valere e all’insussistenza di incertezze in ordine al tipo di privilegio specificamente applicabile alla fattispecie;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso fallimento di ***** s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito D.C.G. con controricorso; parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost.: il Tribunale aveva ammesso il credito dell’opponente in privilegio nonostante nella domanda di insinuazione non fosse stato indicato il titolo di prelazione e in questo modo avrebbe disapplicato il disposto della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, a mente del quale l’esistenza della domanda relativa al rango privilegiato non può desumersi quale esito di un’operazione interpretativa che valorizzi i meri dati enunciati nell’insinuazione;

4.2 la censura è infondata;

il disposto della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, laddove prevede che il ricorso per l’insinuazione al passivo contenga l’indicazione del titolo di prelazione, deve essere inteso nel senso che è onere del creditore allegare (e provare) il fondamento del privilegio che intenda vantare, mentre compete al giudice la determinazione della graduazione del medesimo;

nella verifica della presenza di una simile indicazione, quale requisito dell’istanza di ammissione in privilegio, il giudice deve tenere conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base dei complessivi assunti contenuti in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 7287/2013; Cass. 8636/2018);

ne discende che) come la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione con collocazione privilegiata può comunque desumersi, in mancanza di un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 8636/2018, Cass. 17710/2014), così non inficia la richiesta di collocazione in sede privilegiata accompagnata da una inequivoca indicazione della causa di prelazione la mancata indicazione della norma di legge in base alla quale tale privilegio dovrebbe essere riconosciuto, dovendosi anche in questo caso determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute nell’insinuazione e spettando poi al giudice determinare la gradazione alla luce della causa allegata;

ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è quindi sufficiente che la parte individui la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l’indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale jura novit curia (Cass. 12467/2018);

non si presta perciò a censure il provvedimento impugnato, il quale, dopo aver rilevato che la prospettazione contenuta nella domanda di ammissione faceva riferimento ai connotati tipici dell’opera intellettuale libero professionale, ha disposto l’ammissione al passivo in coerenza con la causa sin dall’origine indicata, a prescindere dalla mancata indicazione degli estremi delle norme che giustificavano il riconoscimento del privilegio richiesto;

5.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto la rubrica “violazione e/ o falca applicazione dell’art. 99 L. Fall., art. 112 c.p.c. e. art. 2041 c.c. – omessa considerazione e pronuncia di fatti decisivi offerti in contraddittorio”, l’avvenuta ammissione in sede privilegiata anche della somma di Euro 12.000 per un accordo transattivo di anni pregressi, rispetto al quale il privilegio, limitato a un biennio di prestazioni, non doveva essere riconosciuto;

5.2 il motivo è inammissibile;

il profilo di doglianza, riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove lamenta la mancata considerazione da parte del provvedimento impugnato dell’inclusione nel novero privilegiato anche di un credito maturato in epoca antecedente al biennio previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 2, si limita a individuare il fatto storico che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (Cass., Sez. U, 8(153/2014);

il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato;

la critica è parimenti inammissibile rispetto alla violazione di legge sostanziale denunciata, posto che tale vizio consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, come quella in esame, è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro. 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 159/a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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