Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.636 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33375/2018 r.g. proposto da:

D.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Daniela Vigliotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), Via G.B. Trombini n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 19.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano – decidendo sull’appello proposto da D.M., cittadino del *****, avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 30 novembre 2016 (con la quale quest’ultimo aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale umanitaria avanzata dalla ricorrente) – ha dichiarato inammissibile l’appello, in ragione della genericità dei motivi di gravame.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda personale del ricorrente: il ricorrente è un musulmano di etnia bambara, nato nella regione del *****; è sposato, ma non ha figli, ed ha altresì narrato di aver frequentato una scuola coranica e di essere stato costretto a fuggire dal proprio paese di origine in seguito alle persecuzioni di natura religiosa subite dallo zio, di diversa religione animista.

La corte di appello ha evidenziato che le argomentazioni utilizzate da parte del ricorrente dell’atto di appello non erano idonee a sostenere il gravame, in ragione della loro evidente genericità di formulazione; argomentazioni che non riuscivano a contrastare in alcun modo la valutazione di non credibilità espressa dal tribunale e posta a sostegno della decisione di rigetto delle predette domande di protezione.

2. La sentenza, pubblicata il 19.1.2018, è stata impugnata da D.M. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 342,414 e 434 c.p.c., per avere la corte d’appello di Milano erroneamente ritenuto inammissibile per genericità il gravame proposto dal ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per non avere la corte di appello riconosciuto la sussistenza della minaccia grave in ragione della situazione geopolitica dello stato di provenienza.

3. Con il terzo motivo si articolo vizio di violazione e falsa applicazione, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver il giudice di appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria, sempre in ordine alla situazione interna del paese di provenienza del ricorrente.

4. Con la quarta doglianza si deduce vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3 e art. 19, T.U. imm., in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Ante omnia, va esaminato il pregiudiziale profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione, anche in relazione alla espressa richiesta di remissione in termini avanzata dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio.

5.1 Deduce la parte ricorrente che la sentenza emessa dalla corte di appello di Milano ed oggetto dell’odierna impugnativa risulta pubblicata in data 19 gennaio 2018, ma comunicata via pec al precedente difensore dell’odierno ricorrente, avv. Simona Ceretta del foro di Milano, soltanto in data 18 ottobre 2018. Sostiene, dunque, la parte ricorrente che soltanto da quest’ultima data il difensore dell’appellante aveva potuto avere legale conoscenza della sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, nonostante l’intervenuta pubblicazione risalente, forse, al 19 gennaio 2018. Ciò avrebbe determinato – secondo gli assunti difensivi – il mancato rispetto del termine semestrale dall’avvenuta pubblicazione per proporre tempestivamente l’odierno ricorso per cassazione. Si deduce, tuttavia, la non colpevolezza nel ritardo collegato alla proposizione del ricorso, ritardo determinato, in realtà, dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria in modo ritardato rispetto alla pubblicazione del provvedimento.

La parte ricorrente chiede, pertanto, alla corte di cassazione di accertare la non tardività del dispiegato ricorso e, in via subordinata, di essere rimessa nei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

5.2 Il ricorso è, in realtà, inammissibile per tardività.

5.2.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il termine cd. “lungo” di decadenza dall’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria della stessa, a nulla rilevando l’omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito, la quale può dare solamente luogo a conseguenze disciplinari a carico del responsabile (Sez. 2, Ordinanza n. 14297 del 15/06/2010; cfr. anche Cass. 14297/2010; v. anche Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014).

Ne consegue che nessun rilievo può essere accordato alla denunciata omissione della cancelleria nella comunicazione del deposito della sentenza impugnata.

5.2.2 Ma non può essere accolta neanche la richiesta di remissione in termini, posto che anche il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. N. 6304/2013) riguarda altra fattispecie, estranea alla ipotesi qui in esame, e cioè la diversa questione della diversità tra la data di deposito del provvedimento e quella della successiva pubblicazione, intervenuta quest’ultima a distanza di molto tempo dalla data di deposito.

Ne discende che la mancata impugnazione della sentenza nel termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c., è avvenuta non già per fatti incolpevoli ascrivibili alla parte, quanto piuttosto alla evidente negligenza di quest’ultima.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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