Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.637 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33385/2018 r.g. proposto da:

A.A.C., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Daniela Vigliotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), Via G.B. Trombini n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 8.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da A.A.C., cittadino del Pakistan, dopo il diniego della commissione territoriale – ha rigettato le domande così proposte dalla ricorrente, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha, in primo luogo, ricordato che il ricorrente aveva narrato di: I) essere originario del villaggio di *****, di appartenere al gruppo etnico arai-punjabi, di professare la religione musulmana sunnita e di aver lavorato, nel paese di origine, come meccanico; II) di essere stato costretto a fuggire dal Pakistan, in seguito ad una contesa immobiliare che riguardava un terreno da lui acquistato, ma desiderato anche da un potente criminale locale, il quale, per tale motivo, aveva iniziato a vessarlo e minacciarlo.

Il tribunale ha ritenuto di non riconoscere la fondatezza della richiesta protezione internazionale e sussidiaria, sia ragione della valutazione complessiva di non credibilità del racconto del richiedente sia in riferimento alla mancanza di un pericolo di danno grave derivante da conflitto armato diffuso e generalizzato nel paese; ha, altresì, ritenuto non fondata la domanda di protezione umanitaria, in ragione della mancata dimostrazione di un apprezzabile radicamento del richiedente nella società italiana e di una situazione di oggettiva vulnerabilità soggettiva del ricorrente stesso.

2. Il decreto, pubblicato il 8.11.2018, è stato impugnato da A.A.C. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per avere il tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del richiedente, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese nella fase amministrativa.

2. Come il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente, in ragione della generale situazione geopolitica del paese di provenienza.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il giudice del merito assolto all’onere di cooperazione istruttoria, sempre in relazione all’accertamento della situazione interna del paese di provenienza.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19, T.U. Imm., in relazione al mancato riconoscimento della richiesta protezione umanitaria ed in ragione del livello di integrazione e di radicamento dimostrato nel paese di accoglienza.

5. Il primo motivo di censura è infondato.

5.1 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Sez. 6, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019).

Ne consegue che la mancanza di videoregistrazione determina l’obbligo della fissazione dell’udienza di comparazione delle parti e non già quello dell’audizione del richiedente.

Ciò posto, risulta circostanza non controversa (e di cui si dà atto, peraltro, nello stesso provvedimento impugnato) quella secondo cui il tribunale aveva comunque fissato l’udienza di comparizione delle parti, omettendo, tuttavia, l’audizione del ricorrente, ritenendola non indispensabile ai fini della decisione.

5.2 Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e terzo motivo di censura che riguardano, invero, il diniego della richiesta protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

5.2.1 Orbene, le censure così proposte sono inammissibili. Ed invero, la parte ricorrente tenta di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione di merito della domanda sul profilo della pericolosità interna del Pakistan e sul pericolo di danno, dunque, collegato ad un eventuale rientro in patria, sollevando doglianze in fatto sulla cui valutazione il tribunale ha reso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, che non è stata neanche censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma solo attraverso l’allegato vizio di violazione di legge. Sul punto, va infatti ricordato che la motivazione impugnata ha convincentemente evidenziato, anche sulla base delle fonti di conoscenza consultate, che il paese di provenienza del richiedente non è attraversato attualmente da una violenza diffusa e generalizzata – con un giudizio che non può, dunque, essere censurato dal ricorrente nei termini sopra ricordati.

5.4 Il quarto motivo è invece inammissibile in ragione della evidente genericità nella formulazione delle relative doglianze, e perchè, nei termini in cui risulta proposto, sollecita la corte ad una rivalutazione in fatto dei presupposti applicativi della reclamata protezione umanitaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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