LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34879/2018 proposto da:
H.A., avvocato Roberto Ricciardi;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2837/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che:
H.A., cittadino del *****, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 11 giugno 2018, che aveva confermato la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il ricorso denuncia, sulla base di due motivi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte di merito accertato l’impedimento nell’esercizio delle libertà democratiche nel suo paese e per non avere adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è inammissibile, risolvendosi i motivi in una impropria richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto, adeguatamente svolti dalla Corte territoriale che, da un lato, ha ritenuto non credibile la narrazione, a causa delle “enormi divergenze riscontrate in merito ai dati personali dichiarati dal migrante”, e dall’altro ha argomentatamente escluso la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Spad.
Dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020