LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32045/2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 298/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, B.M., cittadino del *****, ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Con ordinanza del 28/8/2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 26/4/2018.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso B.B., con atto notificato il 26/10/2018, svolgendo un solo motivo.
L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di protezione umanitaria, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura e ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU.
In tale prospettiva il ricorrente sottolinea la sua provenienza da un’area territoriale afflitta da episodi conclamati e generalizzati di violenza, pur se a bassa intensità, che imponevano il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari, almeno per il tempo necessario a una nuova ed effettiva pacificazione dei territori.
Il ricorso è inammissibile poichè, a fronte di una motivazione reiettiva, basata sulla mancanza di allegazioni di specifiche vulnerabilità del richiedente asilo e sulla prospettazione generica della situazione del Paese di origine, mirato a un’applicazione generalizzata dell’istituto, il mezzo propone un ampio catalogo di ipotesi di accoglimento in base a molteplici forme e rationes di tutela (persino in relazione al pericolo di torture nel Paese a quo) senza che, tuttavia, degli ipotizzati pericoli, al di fuori di quelli reputati non credibili e in ordine ai quali la Corte non può accedere a forme di riesame, nè il richiedente asilo, nè la difesa tecnica abbiano mai discorso nelle sedi anteriori.
Per altro verso, la Corte territoriale ha specificamente valutato la situazione generale della provincia di provenienza del ricorrente, il Casamance, osservando che essa, in passato caratterizzata da un conflitto “a bassa intensità”, era in via di progressiva e durevole pacificazione, alla luce degli sforzi praticati da tutte le parti interessate, con il raggiungimento nel 2014 di una tregua, che appariva sempre più duratura, anche in relazione alla scomparsa del più importante alleato dei ribelli, l’ex Presidente gambiano J..
2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020