Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.674 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34855/2018 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in Roma V. le Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 383/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che:

K.D., cittadino del Mali, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, in data 25 maggio 2018, che aveva confermato la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso consiste in una astratta doglianza di omessa motivazione che è invece presente nella sentenza impugnata, la quale ha argomentato nel senso che la narrazione era del tutto generica e riguardava rapporti familiari privi di collegamento con la situazione socio politica del paese (il cittadino straniero aveva riferito di avere lasciato il suo paese perchè il padre lo aveva cacciato da casa e sì era ritrovato in condizioni di indigenza).

Inammissibile è anche il secondo motivo che si risolve in un elaborato riepilogativo, avulso dal contesto fattuale e processuale, della normativa e della giurisprudenza in materia.

Analogo esito hanno il terzo e quarto motivo, circa le condizioni di pericolosità esistenti nel suo paese, che la Corte di merito ha escluso con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Il quinto motivo è ugualmente inammissibile, risolvendosi in una impropria richiesta di rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale nella valutazione dei profili di vulnerabilità addotti dal cittadino straniero, ai fini della protezione umanitaria.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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