LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25758/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Di Milano;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1222/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9 marzo 2018, la quale ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese l’intimato.
CONSIDERATO
– che il motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 5,8,11,19 e 32, non avendo la corte del merito ritenuto sussistere i presupposti della protezione umanitaria, nonostante la situazione socio-economica del Senegal e la difficoltà di vivere liberamente la propria omosessualità;
– che il motivo è manifestamente inammissibile;
– che la corte del merito ha accertato come il racconto del richiedente sia assai generico e poco credibile, in particolare quanto alla discriminazione sessuale subita e temuta, per la essenziale circostanza che l’omosessualità del richiedente è rimasta dedotta con continue contraddizioni, ampiamente illustrate nella sentenza; ha aggiunto che la zona del Senegal ha avviato un progressivo percorso di pacificazione, e che il richiedente non ha mai enunciato nessuna particolare situazione di vulnerabilità;
– che, in definitiva, la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato la situazione fattuale, onde il motivo si palesa inammissibile, in quanto si chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità, non senza rilevare che il Senegal risulta incluso nell’elenco dei c.d. paesi sicuri;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020