Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.797 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8328-2018 proposto da:

D.S.A., in proprio e nella qualità di erede di A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE CAPUANO;

– ricorrente –

contro

L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATO PISAPIA;

– controricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA PASCA, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO DI SOMMA;

– controricorrente –

contro

DE.SA.AR., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LANDI;

– controricorrente –

contro

M.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 860/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. D.S.A. e A.M. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, C.S., De.Sa.Ar., L.G.F. e M.M.L. e – premesso di aver appreso della morte di D.S.A., rispettivamente padre e marito delle attrici, solo grazie ad un manifesto funebre curato dai convenuti e affisso in Salerno e Mercato San Severino, essendo state in quel manifesto escluse dal novero dei parenti – chiesero il risarcimento dei danni relativi, anche in relazione al fatto che la C. veniva identificata come moglie del defunto senza esserlo, e che la M. e il L.G. venivano identificati come figlia e genero del medesimo, omettendo i nomi delle attrici.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio venne a mancare A.M. e la causa fu proseguita dalla figlia D.S.A. anche in qualità di erede. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla D.S. in via principale e da L.G.F. e M.M.L. in via incidentale e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 18 settembre 2017, ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale, ha riformato in parte la sentenza del Tribunale innalzando l’entità della condanna alle spese del giudizio di primo grado ed ha condannato l’appellante principale al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre D.S.A. con atto affidato a quattro motivi.

Resistono C.S., De.Sa.Ar. e L.G.F. con tre separati controricorsi.

M.M.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente e De.Sa.Ar. hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 22 Cost., dell’art. 6c.c., degli artt. 130 e 131c.c. e dell’art. 132 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo.

Dopo aver ricordato il rilievo costituzionale da attribuire al diritto al nome, la ricorrente osserva che la sentenza mancherebbe di motivazione in ordine alla circostanza del possesso di stato da parte di A.M. e della ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 130-131 c.c., degli artt. 2043 e 1226 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo.

Sostiene la ricorrente che, al momento della morte del D.S., la C. non era sua moglie, per cui del titolo di moglie avrebbe potuto fregiarsi solo la madre della ricorrente, perchè legalmente separata ma non divorziata. Vi sarebbe, quindi, una lesione del diritto al nome, con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa.

3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

Premesso che la sentenza, con un accertamento in fatto non più discutibile in questa sede, ha ritenuto che il manifesto funebre non potesse, di per sè solo, ledere lo status di moglie e di figlia del defunto in capo alle attrici, i motivi insistono nel sostenere la lesione del diritto al nome ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, ma nulla dicono in ordine all’effettivo pregiudizio subito e non dimostrano in alcun modo quale danno dovrebbe essere loro risarcito.

Osserva il Collegio che il primo motivo, pur contenendo (formalmente) varie censure, si preoccupa di argomentare solo quella di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, senza però considerare che le circostanze indicate nel motivo sono state comunque valutate dalla Corte d’appello.

Rileva poi il Collegio che l’argomentazione di cui alla p. 10 del ricorso – secondo cui la motivazione della Corte d’appello sarebbe racchiusa in un rigo e mezzo (va infatti evidenziato che il manifesto, di per sè solo, non può ritenersi lesivo dello status di moglie e figlia del defunto D.S.) e perciò inesistente – trascura di considerare che la sentenza d’appello ha affiancato a tale considerazione l’affermazione per cui restavano “ferme le argomentazioni del giudice di prime cure non superate dalla censura in esame”.

In questo modo la Corte d’appello ha enunciato una motivazione per relationem, che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere adeguatamente censurato già con l’atto di appello (alla stregua delle indicazioni di cui a Sezioni Unite, sentenza 20 marzo 2017, n. 7074); per cui, essendo i due motivi di ricorso affatto manchevoli sotto tale profilo, le censure sono anche viziate da inammissibilità.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 184 e 132 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

La doglianza riguarda la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciate le richieste di prova delle attrici in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello. 4.1. Il motivo è inammissibile, posto che nulla dice nè in ordine a quali fossero le prove non ammesse nè, soprattutto, in ordine alla loro decisività ai fini dell’accoglimento della domanda, per cui la censura risulta inconferente rispetto alla decisione; mentre la presunta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è chiaramente priva di consistenza.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese che la Corte d’appello ha inasprito rispetto al primo grado.

3.1. Il motivo, del tutto generico nella sua formulazione, è infondato nella sostanza, posto che la Corte d’appello non ha fatto altro che applicare doverosamente le regole sulla soccombenza.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione della materia del contendere e dei rapporti esistenti tra le parti, appare equa la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

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