Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.82 del 07/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23493/2018 proposto da:

K.R., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cechet Federico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2016, il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso presentato da K.R., cittadino bengalese, avverso il provvedimento della Corte territoriale, che aveva negato protezione internazionale e umanitaria. Il Tribunale gli ha in particolare riconosciuto lo status di rifugiato, in ragione di “schiavitù da debiti”.

2.- Il Ministero dell’Interno ha proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Ancona, che la ha accolta con sentenza depositata il 14 giugno 2018.

3.- La Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, la “non verosimiglianza delle ragioni delle fuga in Italia raccontate dinanzi alla Commissione territoriale” senza “alcun elemento di riscontro obiettivo o logico”; “percosì come è privo di qualsiasi riscontro il fatto che fosse “schiavo dei debiti”, in quanto nessuna menzione ne fa la stessa parte in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale”.

Ha poi aggiunto che, “in carenza di appello incidentale” da parte del richiedente, si era formato “giudicato interno” sul rigetto sia della domanda di riconoscimento della tutela umanitaria, sia della domanda di protezione sussidiaria”.

4.- Avverso questa pronuncia K.R. presenta ricorso per cassazione, che svolge in tre motivi.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Con il primo motivo il ricorrente assume “nullità della sentenza o del procedimento – omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

La comparsa di appello del richiedente ha rilevato – così osserva il motivo – l'”inammissibilità dell’appello del Ministero poichè redatto in violazione della norma dell’art. 342 c.p.c.”. Pur rilevando l’esistenza dell’eccezione, la Corte Territoriale non è pronunciata sul punto, “con evidente violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

6.- Il motivo è inammissibile.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia risalta configurabile solo per il caso di mancato esame di questioni di merito e non anche per quello in cui l’omissione concerna eccezioni processuali (Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., 14 marzo 2018, n. 6174; Cass., 12 gennaio 2016, n. 321). Nè può dubitarsi del carattere meramente processuale dell’eccezione di difetto di specificità dell’appello di cui all’art. 342 c.p.c.

7.- Con il secondo motivo, il ricorrente assume “violazione dell’art. 343 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.”, con riferimento al rigetto delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

Ha errato – puntualizza il motivo a Corte di Ancona nel ritenere la necessità di un appello incidentale a riguardo di queste due domande. Nella specie, il richiedente, è risultato totalmente vittorioso in primo grado, in ragione dell’avvenuto accoglimento della domanda formulata in relazione al diritto di rifugio.

D’altro canto, il richiedente non ha mancato – pure si viene a sottolineare – di ribadire ex art. 346 c.p.c., in sede di comparsa in appello, le domande inerenti alle due richiamate protezioni.

8.- Il motivo è fondato.

Come ancora di recente è stata rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, “la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perchè non ne ha interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perchè assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione” (Cass. Sezioni Unite, 21 marzo 2019, n. 7940).

9.- Il terzo motivo assume omesso esame di fatto decisivo per il riconoscimento dello status di rifugiato. Fatto che consiste – afferma il ricorrente – nella appartenenza politica di K.R. al partito di opposizione *****: da almeno quaranta anni il Bengala è “spaccato da due forze politiche contrapposte” (da un lato, l'***** e, dall’altro, appunto il *****).

10.- Il motivo è inammissibile.

Esso tende, in effetti, a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale in punto di status di rifugiato è basato, essenzialmente, sulla non credibilità del racconto del richiedente.

11.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, con dichiarazione di inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso.

Pertanto, la controversia va rinviata, per quanto di ragione, alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese inerenti al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il terzo motivo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese inerenti al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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