Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.847 del 17/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7090/2018 proposto da:

M.A., M.P., elettivamente domiciliati in Roma Via Cortina D’Ampezzo 57 presso lo studio dell’AVVOCATO ANNA CAPORICCI che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ELIO RAVIELE;

– ricorrente –

contro

Centrale Attività Finanziarie S.p.a., F.G.;

– intimati –

e contro

Trevi Finance S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Villa Grazioli n. 15 presso lo studio dell’AVVOCATO BENEDETTO GARGANI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GUIDO GARGANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02682/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2019 da Dott. Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 03006 del 2016 ha rigettato appello avverso sentenza Tribunale Cassino, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche relativamente a dedotta carenza di legittimazione passiva di A. e M.P. in ordine a richiesta monitoria di Banca di Roma S.p.a.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con un unico motivo di ricorso A. e M.P..

Resiste con controricorso Phoenix Asset Management S.p.a., quale mandataria di Augustus SPV S.r.l., quale, a sua volta acquirente dei crediti di Trevi Finance S.p.a. e di Trevi Finance 2 S.p.a. che le stesse avevano acquistato dalla Banca di Roma S.p.a. e dal Mediocredito di Roma S.p.a.

Non sono state depositate memorie e il P.G. non ha presentato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso, sostanzialmente unico ma non per ciò solo inammissibile (Cass. n. 09793 del 23/04/2013: “E’ ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.”) deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 100,112 e 115 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento al contratto di fidejussione sottoscritto tra le parti il 03/07/1992, il 19/05/1984 ed il 16/11/1994 e dal quale deriva il difetto di legittimazione passiva di A. e M.P.. In particolare il motivo di ricorso fa rilevare che il Tribunale di Cassino, adito in prime cure, aveva disatteso la questione relativa al difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti e la Corte di Appello di Roma aveva confermato sul punto la sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato oltre che inammissibile.

Il mezzo in primo luogo omette di far rilevare quando, in primo grado, prima della comparsa conclusionale, detta carenza di legittimazione passiva sarebbe stata fatta rilevare.

In ogni caso, pur accedendosi, in ipotesi, alla tesi della rilevabilità di ufficio della carenza di legittimazione passiva sostanziale, in linea con la più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 2951 del 16/02/2016), il motivo è infondato, posto che esso si riferisce alla circostanza di fatto che A. e M.P. si sarebbero costituiti fideiussori non in proprio ma soltanto quali soci accomandanti della Società M.M. & C. S.a.s. a sua volta garante della Ramisol S.r.l., stando a quando è dato comprendere dalla sua formulazione complessiva ma null’altro adduce sul punto in tema di effettiva alterazione della regola della limitazione dei soci accomandanti nei limiti della quota conferita e in punto di violazione, da parte dei giudici di merito, di detta limitazione di responsabilità.

Sul punto si osserva che la sentenza d’appello ha rilevato la tardività della proposizione della questione di carenza di legittimazione passiva, anche con riferimento alla deduzione relativa alla qualità di soci accomandanti della M. S.a.s. di A. e P. in quanto proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale.

La sentenza di appello rileva, peraltro, l’infondatezza della dedotta carenza di legittimazione passiva M. di A. e P. in quanto gli stessi si sarebbero comunque costituiti quali fideiussori in proprio e non solo nella qualità di soci accomandanti della M. & C. S.a.s.

Il motivo all’esame non censura adeguatamente la detta ragione del decidere della Corte territoriale.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,;

deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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