LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23815/2018 proposto da:
A.C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Nesta Liana, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno;
– intimati –
avverso la sentenza, n. 3307/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2019 dal consigliere Dott. VELLA PAOLA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal cittadino ghanese A.C.L. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, o in subordine del permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo egli fuggito dal Paese d’origine – ancora minorenne e orfano di entrambi genitori perchè ingiustamente accusato della morte della fidanzata, che a sua insaputa aveva assunto un farmaco abortivo, e dunque per sottrarsi alla vendetta dei familiari di lei e ad una ingiusta detenzione, tanto più che le sorelle maggiori erano state arrestate per favoreggiamento personale.
2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione.
3. Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 8, 10, 13 e 27 e dell’art. 16 della Direttivan. 2013/32 UE, per mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione del Ghana, con particolare riguardo al funzionamento del sistema giudiziario e carcerario, su cui l’appellante si era particolarmente soffermato, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa.
5. Con il secondo mezzo rubricato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per non aver valutato la giovane età dell’appellante – 22 anni” – si evidenzia la sussistenza dei presupposti sia soggettivi (giovane età, mancanza di legami nel Pese d’origine, grave infortunio) sia oggettivi (incapacità del Paese d’origine a fronteggiare le criticità del sistema giudiziario e penitenziario e fornire protezione dalla vendetta privata) per il riconoscimento della protezione umanitaria.
6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
7. Invero la Corte territoriale, dopo aver rilevato la genericità dell’appello, è comunque entrata nel merito della vicenda e, senza negare esplicitamente la credibilità del narrato, ha fondato la propria decisione sul rilievo apodittico che, sebbene “in Ghana sussistono criticità quanto al rispetto dei diritti dell’uomo – cfr. le fonti internazionali d’uso comune -” tuttavia “non consta che il sistema giudiziario sia tanto inefficiente o corrotto da giustificare (…) la fuga da quel paese” (e ciò nonostante le plurime allegazioni e produzioni difensive contrarie dell’appellante, tratte da fonti nazionali e internazionali, di cui si riferisce diffusamente a pag. 7-12 del ricorso), per concludere, altrettanto apoditticamente, che la genericità del racconto “rende impossibile l’esercizio di poteri istruttori ufficiosi”.
7.1. Al riguardo si devono rammentare le peculiarità che, nel giudizio sulla protezione internazionale, assumono l’onere probatorio del richiedente e il dovere di cooperazione tra richiedente e autorità competente nell’acquisizione e valutazione della prova (artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27), tanto da integrare una indiscutibile attenuazione del principio dispositivo, in funzione del principio generale di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (v. Cass. 11564/2015 e 21255/2013).
7.2. In particolare, l’art. 46 della direttiva 2013/32/UE prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare al richiedente protezione internazionale o sussidiaria un rimedio effettivo dinanzi ad un giudice, attraverso “l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione del giudice di primo grado”.
7.3. Ne consegue che, sebbene “il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica, pertanto, concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente alla procedura per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l’accesso a determinati documenti” (Corte giust. UE, C-277/11, p. 65).
7.4. Anche la giurisprudenza della CEDU sull’art. 13 della Convenzione, tenuto conto “della natura irreversibile del danno che può essere causato nell’ipotesi di realizzazione del rischio tortura o maltrattamenti”, rileva che “l’effettività di un ricorso ai sensi dell’art. 13 richiede imperativamente un attento controllo da parte di un’autorità nazionale, un esame autonomo e rigoroso di ogni censura secondo la quale vi è motivo di credere a un rischio di trattamento contrario all’art. 3 (CEDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, par. 293)”.
7.5. Sulla base dei riferiti principi, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che: i) il dovere di cooperazione istruttoria va posto in correlazione alla valutazione di credibilità soggettiva del richiedente, la quale però non è rimessa alla mera opinione del giudice, dovendo essere il risultato di una valutazione compiuta non già sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, bensì secondo la griglia predeterminata di criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 26921/2017, 8282/2013, 24064/2013, 16202/2012); ii) ove non sia accertato il difetto di credibilità, nei termini appena indicati, sussiste il potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice, finalizzato ad acquisire ex officio una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. 19716/2018); iii) una volta che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se ed in quali limiti si registrino nel Paese straniero d’origine le problematiche dedotte e i rischi paventati (Cass. 17069/2018); iv) spetta al giudice della protezione internazionale il compito di colmare le lacune informative, avendo egli l’obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta – soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le indicazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – e verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione (Cass. 7333/2015, 14998/2015, 17576/2017); v) il giudice non deve valutare nel merito la fondatezza dell’eventuale accusa allegata dal richiedente, ma deve accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (Cass. 2875/2018).
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento del secondo, affinchè si proceda a nuova valutazione sulla base dei criteri sopra indicati, oltre che alla statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020