Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.910 del 17/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14944/15 R.G. proposto da:

D.L.G., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Fabrizio Acronzio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Cancrini, in Roma, al Largo della Gancia, n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, in Roma, via Delle Quattro Fontane, n. 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo n. 1348/5/14 depositata in data 4 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Tassone Kate, che ha chiesto il rigetto del primo e del secondo motivo, l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con assorbimento del quinto motivo,

RILEVATO

che:

D.L.G. impugnava l’iscrizione ipotecaria n. ***** effettuata dalla Soget Riscossioni s.p.a. in data ***** e la iscrizione ipotecaria n. 6647 effettuata da Equitalia Pragma s.p.a. in data *****, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sulla base di numerose cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica delle stesse cartelle, la nullità delle iscrizioni ipotecarie sia per vizi propri che per omesso preventivo difetto di notifica, nonchè la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.

La Commissione provinciale adita dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle perchè concernenti contravvenzioni al C.d.S. e l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

Interposto appello dal contribuente, la Commissione regionale confermava la sentenza di primo grado con riguardo al rilevato difetto di giurisdizione ed osservava che le notifiche delle cartelle esattoriali risultavano regolari e che il difetto di comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria non poteva comportare alcun vizio della procedura, considerato che all’epoca non era necessaria, e che la iscrizione non poteva avere leso il patrimonio del contribuente.

Rilevava, altresì, che non era possibile impugnare direttamente ed autonomamente l’iscrizione ipotecaria e che non erano stati rispettati i termini perentori di sessanta giorni per proporre il ricorso, con conseguente inammissibilità degli atti introduttivi; dichiarava inoltre assorbite tutte le ulteriori questioni.

Avverso la suddetta decisione D.L.G. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Pragma s.p.a.).

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, per avere i giudici di appello ritenuto non impugnabile autonomamente l’iscrizione ipotecaria e per avere confermato il difetto parziale di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle di pagamento perchè riguardanti contravvenzioni al C.d.S..

Sostiene, al riguardo, che la L. n. 248 del 2006 ha inserito fra gli atti elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ed il fermo di beni mobili registrati e che l’opposizione proposta riguarda iscrizioni ipotecarie che si riferiscono a cartelle di pagamento che attengono al recupero di imposta Irpef e non a contravvenzioni al C.d.S..

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., e della L. n. 69 del 2009, art. 59, laddove la Commissione regionale ha omesso di indicare, contestualmente al pronunciato difetto di giurisdizione, il giudice competente ai fini della riassunzione.

3. Con il terzo motivo, il contribuente denuncia omessa pronuncia sulla omessa notificazione delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria, violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Evidenzia che il contribuente che abbia appreso in modo casuale dell’avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri immobili prima ancora di ricevere una comunicazione formale della iscrizione ipotecaria stessa può comunque impugnare l’atto e in tal caso non può essergli opposto l’avvenuto decorso del termine di sessanta giorni per impugnare, se l’agente della riscossione non ha fornito prova della regolarità dell’avvenuta notifica dell’iscrizione e del decorso del suddetto termine.

Assume che l’Amministrazione finanziaria non ha dimostrato in quale data il contribuente abbia avuto conoscenza effettiva del contenuto delle iscrizioni ipotecarie, atteso che detta prova non è stata fornita con riguardo all’iscrizione ipotecaria n. 6647 del *****, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione non ha mai iniziato a decorrere, mentre la prova non è idonea con riguardo all’iscrizione ipotecaria n. ***** del *****, atteso che la raccomandata del 25 gennaio 2005, inviata il 26 gennaio 2005, non gli è mai stata recapitata.

4. Con il quarto motivo, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e art. 77, e lamenta che i giudici regionali hanno erroneamente ritenuto valide le iscrizioni ipotecarie sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non esisteva un obbligo di comunicazione dell’iscrizione, avente scopo di mera pubblicità-notizia, e dell’avviso di mora e che, in ogni caso, sia l’iscrizione ipotecaria sia l’avviso di mora non potevano ledere il patrimonio del contribuente.

Contesta, altresì, alla Commissione regionale di avere affermato l’inesistenza di un obbligo di preventiva notificazione del cd. avviso di mora, sottolineando che nel caso, come quello in esame, in cui sia decorso oltre un anno dalla notificazione delle cartelle, l’espropriazione poteva essere avviata solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è invece mancata.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce omessa pronuncia sulla inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che il concessionario della riscossione, ai fini dell’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, avrebbe dovuto dimostrare la regolare notifica delle cartelle esattoriali inviate per posta, atteso che il contribuente aveva dedotto di non averle ricevute, e, peraltro, poichè il concessionario aveva sostenuto che la notifica era stata eseguita a mezzo posta, doveva aversi riguardo alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che non consentiva la notifica effettuata direttamente dal concessionario della riscossione.

6. Il terzo motivo, che deve essere esaminato con priorità, è infondato e va rigettato.

6.1. La Commissione regionale, affermando l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi, ha ritenuto non rispettato il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per la proposizione del ricorso.

6.2. Va, in proposito, rilevato che il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione da parte del contribuente dell’iscrizione ipotecaria non può che decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione stessa, sia perchè lo prevede la stessa norma, sia perchè la conoscenza certa della data da cui far decorrere il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione; conseguentemente, nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo, il contribuente ha facoltà di proporre il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria nel momento in cui ne ha avuto effettiva conoscenza (Cass. n. 21852 del 28 maggio 2016).

6.3. Lo stesso contribuente, lamentando di avere avuto casuale conoscenza dell’atto in assenza di una formale notifica, ha evidenziato (si veda pag. 21 del ricorso per cassazione) che già nel ricorso introduttivo aveva fatto presente che la conoscenza dell’avvenuta iscrizione ipotecaria risaliva al mese di febbraio 2006 con riguardo all’iscrizione n. ***** del ***** e alla data del 6 settembre 2010 con riferimento alla iscrizione ipotecaria n. 6647 del *****; poichè, sulla base di quanto emerge dalla sentenza impugnata, il ricorso avverso le due iscrizioni ipotecarie è stato presentato dal contribuente il 25 novembre 2010, risulta evidente che lo stesso è intempestivo e che i giudici di appello non sono incorsi nei vizi denunciati nella rubrica del mezzo in esame.

7. Alla tardività del ricorso introduttivo del contribuente non può che conseguire la inammissibilità degli altri motivi dedotti per carenza di interesse.

Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell’argomento riconosciuto esatto (Cass. n. 7077 del 24/05/2001; Cass. n. 10420 del 18/5/2005; Cass. n. 1106 del 20/1/2006).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Centro s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472