LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22370/2016 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA FALBO;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO;
– intimati –
sul ricorso 23781/2016 proposto da:
UNIVERSITA’ STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA FALBO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/04/2016, R.G.N. 1239/2014.
RILEVATO
1. Che F.F., medico specializzando presso l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, nell’anno accademico 2000/2001 e per la durata di quattro anni, con diritto a fruire della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, adiva il giudice del lavoro chiedendo: a) in via principale, l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Università e per l’effetto la condanna in solido delle amministrazioni convenute (oltre all’Università, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) alle connesse differenze retributive; b) in via subordinata, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero ad un indennizzo per la tardiva o inadeguata trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie in tema di remunerazione adeguata da corrispondersi ai medici specializzandi con condanna in solido delle amministrazioni convenute al relativo importo; c) in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio, così come previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991;
2. che la domanda, respinta in prime cure, è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Catanzaro la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di F.F. alla rideterminazione triennale della borsa di studio e condannato l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro al pagamento delle relative somme oltre interessi legali;
3. che per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi F.F. e l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Il primo ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La seconda ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo cui F.F. ha resistito con tempestivo controricorso;
4. che F.F. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO
1. Che con il primo motivo di ricorso principale F.F. deduce omesso esame di fatto controverso e decisivo rappresentato dalla idoneità della misura della borsa di studio erogato ai medici specializzandi negli anni accademici anteriori al 2007 a configurare adempimento da parte dello Stato italiano agli obblighi comunitari di adeguata remunerazione, tenuto, altresì, conto della notevole differenza di importo rispetto alla remunerazione attribuita ai medici specializzandi sulla base del D.Lgs. n. 368 del 1999 e dei successivi D.P.C.M. intervenuti nell’anno 2007;
2. che con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE, delle sentenze del 25 febbraio 1991- causa C-131/97 e 3 ottobre 2000 causa C-371/97 della Corte di Giustizia Europea, degli artt. 10 e 249 del Trattato CEE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e art. 46, dei principi in tema di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione della Direttiva. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere omesso di considerare una serie di elementi dai quali si evinceva che solo con il D.Lgs. n. 368 del 1999, era stata data completa attuazione alla direttiva comunitaria in tema di remunerazione adeguata dei medici specializzandi;
3. che con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi della Magna Grecia di Catanzaro ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen., comma 1, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 39, 41 e 46, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, artt. 234 e 249 del Trattato CEE, delle Direttive n. 82/76, n. 75/363, n. 75/362, dell’art. 13 della Direttiva n. 82/76 CEE e dell’art. 1, comma 1, Direttiva n. 93/2016, del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, convertito nella L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3 comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 123, L. n. 488 del 1991, art. 22, L. n. 289 del 2002, art. 36. Con tale articolato motivo viene censurato, in sintesi, il riconoscimento del diritto all’adeguamento triennale delle borse di studio;
4. che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la denunzia di vizio di motivazione non è articolata in conformità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014). Parte ricorrente non individua alcuno specifico fatto storico, nel senso sopra chiarito, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito nella ricostruzione fattuale alla base del decisum; la censura articolata è intesa, infatti, ad incrinare non l’accertamento di fatto ma la valutazione di conformità al parametro comunitario delle somme corrisposte agli specializzandi in epoca antecedente all’anno 2007. Tale valutazione, in quanto frutto di ricognizione della normativa di riferimento in tema di potere discrezionale del legislatore nazionale, salvaguardato dalla fonte comunitaria, di determinare l’ammontare della remunerazione dovuta ai medici specializzandi, non poteva, pertanto, essere censurata con la denunzia di vizio motivazionale implicando la verifica del significato e della portata applicativa delle norme richiamate;
5. che il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto della domanda di risarcimento del danno o di indennizzo per la tardiva o inadeguata trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie in tema di remunerazione adeguata da corrispondersi ai medici specializzandi sulla base delle seguenti considerazioni: a) la normativa comunitaria, secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, non contiene alcuna definizione della remunerazione da considerarsi adeguata ma rimette alla discrezionalità del legislatore nazionale l’adozione di specifici provvedimenti di attuazione; b) neppure è imposto il rispetto di un determinato rapporto di proporzionalità con le retribuzioni dei medici operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale in assenza di un rapporto di lavoro o di una relazione sinallagmatica di corrispettività fra l’attività svolta nel periodo di formazione e gli emolumenti previsti in favore dello specializzando; c) l’unico limite è rappresentato dalla ragionevolezza del trattamento affinchè lo stesso non abbia una valenza meramente simbolica rispetto all’impegno richiesto al medico durante il periodo di formazione specialistica; d) per ritenere irragionevole il trattamento non è sufficiente la mera constatazione che il D.P.C.M. n. 207 attuativo del D.Lgs. n. 368 del 1999, ha comportato compensi maggiori; tale irragionevolezza non può venire in rilievo neppure sotto il profilo della disparità di trattamento degli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno 2006/2007 in quanto, per costante indicazione della Corte costituzionale, il legislatore ben può differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo possa derivare una disparità di trattamento;
6. che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia, la quale ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti e ritenuto tale diversità di trattamento non irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina; ha, inoltre, escluso la configurabilità di una situazione di disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, in difetto di comparabilità delle situazioni giuridiche, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; ha escluso disparità di trattamento con i medici neoassunti nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto dei medici specializzandi che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (Cass. n. 449 del 2018, Cass. n. 6355 del 2018). In particolare, come efficacemente chiarito da Cass. n. 4449/2018 cit. il legislatore, “nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del D.Lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico nè ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Nè vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell’adeguata retribuzione”. In altri termini, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. Da tanto consegue il rigetto di tutti i profili di censura articolati con il motivo in esame;
7. che il ricorso incidentale è fondato alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia, secondo la quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. n. 26240 del 2019, in motivazione, Cass. n. 4449 del 2018);
8. che all’accoglimento del ricorso incidentale consegue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della questione con rigetto della originaria domanda;
9. che la particolare complessità della disciplina di riferimento la quale solo con recenti pronunzie del giudice di legittimità, successive alla proposizione dei ricorsi in esame, ha trovato un approdo interpretativo nomofilattico, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;
10. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020