LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23749-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA. CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, *****, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
Z.L., AZIENDA SANITARIA LOCALE di LATINA;
– intimate –
avverso il decreto n. R.G. 1155/2017 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Latina aveva omologato con riguardo a Z.L. l’invalidità civile pari al 67% ed aveva compensato per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico dell’Inps, liquidandola in Euro 750,00.
Avverso tale ultima statuizione relativa alle spese proponeva ricorso l’Inps affidandolo a due motivi.
La Z. rimaneva intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 152 disp.attuaz. c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver, il tribunale, rigettato l’unica domanda di spettanza Inps, quale l’accertamento del requisito sanitario per l’assegno di invalidità, e posto le spese a carico dell’Inps, vittorioso.
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 101-102 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, del D.L. n. 203 del 1995, art. 10 della L. n. 104 del 1992, art. 2, comma 3, per non aver, il tribunale, condannato l’altro ente (ASL Latina) chiamato in giudizio e competente ad erogare la prestazione per la quale era stato chiesto l’ATPO.
Il tema sotteso ad entrambe le censure è finalizzato alla individuazione, per i procedimenti proposti i sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in cui siano plurime le prestazioni richiamate, del soggetto processuale legittimato passivo rispetto alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve premettersi che nel caso in esame la originaria ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. chiedendo l’accertamento del requisito sanitario (invalidità del 74%) utile per il conseguimento dell’assegno di invalidità, ovvero della invalidità pari al 67% per conseguire l’esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d.ticket).
La ricorrente aveva chiamato in giudizio l’Inps e l’Azienda Sanitaria Locale di Latina, in quanto enti preposti, rispettivamente, alla erogazione di ciascuna delle prestazioni di interesse.
A seguito dell’indagine peritale il tribunale di Latina omologava il requisito della invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 67% dalla data della domanda amministrativa e condannava l’Inps alla liquidazione della metà delle spese del procedimento, compensando tra le parti l’ulteriore metà.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione (anche nei confronti della ASL di Latina) con i motivi sopra illustrati rilevando di essere risultato vittorioso rispetto alla domanda avanzata nei suoi confronti (invalidità del 74% utile per il conseguimento dell’assegno di invalidità).
Questa Corte esprimendosi in fattispecie similare rispetto alla presente ha statuito, con riguardo alla condanna alle spese dell’Inps, che “non risultando integrata la condizione di invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%, ha errato il giudice a porre le spese di lite a carico dell’INPS” (cfr. Cass. 27356/2020).
In tale pronuncia questa Corte ha dunque reso conseguente al mancato riconoscimento del requisito utile per la prestazione di competenza dell’Istituto, la assenza di soccombenza di quest’ultimo ed ha considerando erronea la condanna al pagamento delle spese.
Anche nella controversia oggi in esame, applicando il principio sopra enunciato, stante l’accertata assenza dei requisito sanitario utile all’assegno di invalidità, di competenza dell’Inps, dovrebbe quindi ritenersi errata la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti.
Con la seconda censura l’Inps si duole della mancata condanna degli altri enti (ASL, Provincia) chiamati in giudizio e competenti ad erogare le ulteriori prestazioni per le quali era stato chiesto I’ATPO, e che, peraltro, hanno trovato esito positivo nell’accertamento, con riguardo ai requisiti sanitari.
Rispetto a questo motivo di doglianza – e al di là della effettiva sussistenza di un interesse concreto ed attuale dell’INPS ad una siffatta pronuncia e della mancanza di un ricorso incidentale della parte privata interessata, – è evidente che la cassazione del decreto di omologa, nella parte in cui ha condannato alle spese l’Istituto previdenziale, rende necessaria l’adozione di una statuizione sulle spese che tenga luogo di quella cassata (sulla necessità dell’adozione di un provvedimento sulle spese processuali, anche in caso di riforma della sentenza, in generale, Cass. 8919 del 04/06/2012; Cass. n. 3023 del 28/02/2012; Cass. 7846 del 04/04/2006; Cass. Sez. UN. n. 16415 del 21/06/2018, che ha ribadito la natura di statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato della condanna alle spese).
Questa Corte ha già affermato (Cass., Sez. Lav., n. 11919 del 9 giugno 2015) che, “in linea generale, il decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese.
In altro precedente, si è aggiunto che la parte che impugna in cassazione il decreto di omologa non potrebbe richiedere nella censura inerente la liquidazione delle spese una statuizione sulla “c.d. legittimazione”, essendo questa questione attinente al merito della controversia e non alle spese (cfr. Cass. n. 28058/2020).
Questa affermazione sembra confliggente con la precedente, per la quale una pronuncia sulle spese del giudizio di ATPO è sempre necessaria, nonchè con la sindacabilità da parte del giudice di legittimità del decreto di omologa (solo) in punto di regolamentazione delle spese.
Tale sindacato richiede, infatti, inevitabilmente e prioritariamente, l’individuazione del soggetto che è legittimato a contraddire e che è chiamato a subire le conseguenze della lite in ragione dell’accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti.
Tale valutazione sarebbe inibita se si intendesse l’accertamento dei legittimati passivi del giudizio in ATPO questione di merito non proponibile in cassazione, e non, come invece si ritiene, accertamento solo funzionale, ma necessario, rispetto alla doverosa statuizione sulle spese.
L’incidenza concreta di tali diverse possibilità decisionali porterebbe infatti, in un caso, a lasciare priva di decisione in punto di spese la controversia in cui si escluda la legittimazione dell’Inps, come nel caso in esame, ma non si provveda ad individuare altro soggetto tenuto al pagamento, ovvero, adottando una diversa decisione, si determini, invece, in via funzionale, il soggetto legittimato, al fine di rendere completa la decisione con la corretta attribuzione delle spese processuali.
Su tali temi e sulle diverse opzioni possibili si rimette la causa, per una ulteriore riflessione, alla Sezione ordinaria, trattandosi di materia ancora molto incidente sul contenzioso di merito, per il quale l’azione di orientamento nomofilattico risulta altamente incisiva.
P.Q.M.
Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Penale > Articolo 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata | Codice Penale
Codice Penale > Articolo 101 - Reati della stessa indole | Codice Penale
Codice Penale > Articolo 102 - Abitualità presunta dalla legge | Codice Penale
Codice Penale > Articolo 113 - Cooperazione nel delitto colposo | Codice Penale