Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20 del 05/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7143-2020 proposto da:

M.A.N.A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO GIUSEPPE LAZAR;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 13/12/2019 R.G.N. 74619/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 13 dicembre 2019, il Giudice di Pace di Milano convalidava il decreto del 12 dicembre 2019 del Questore di Milano di trattenimento di M.A.N.A.A., cittadino egiziano, presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza di Milano, nella verificata ricorrenza dei suoi presupposti di legge;

2. lo straniero ricorreva per cassazione per “violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 e di tutte le norme ad essi collegate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; il Ministero dell’interno restava intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1. la procura al difensore è stata conferita su un foglio separato, materialmente congiunto al ricorso, con “mandato all’Avv. Giorgio Lazar del Foro di Cremona attribuendo allo stesso ogni e più ampio potere di legge, ivi compresi quelli di transigere e farsi sostituire”;

2. in assenza di alcun riferimento al provvedimento impugnato nè al giudizio di cassazione (neppure essendo stata apposta a margine o in calce al ricorso: Cass. 24 marzo 2006, n. 6687; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass. 27 maggio 2019, n. 14437), essa è assolutamente generica: e pertanto viola la prescrizione posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c., siccome incompatibile con il carattere di specialità del giudizio di legittimità, così rendendo inammissibile il ricorso (Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069);

3. pertanto il ricorso deve dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato, a norma del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 18, comma 8 (Cass. nn. 6285, 11493, 11954/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, l’art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2021

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