Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27667 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1884-2018 proposto da:

MOLISANNIO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6041/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RILEVATO

che:

La società Molisannio s.p.a. in liquidazione impugnava l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni relativamente alla omessa registrazione della sentenza civile del tribunale di Benevento n. 116/2014, con la quale i componenti del c.d.a. dell’ente indicato venivano condannati al risarcimento dei danni, sostenendo che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, sono registrate a debito le sentenze civili che contengono condanna al risarcimento del danno che abbia titolo in un reato accertato in precedenza dal giudice penale o allorquando l’autore dell’illecito sia stato condannato. Sostenendo che l’imposta va recuperata nei confronti della parte soccombente ex C.M. 10.06.1986 n. 37, non trovando applicazione il principio di solidarietà di cui all’art. 57 TUR, essendo obbligata solo la parte condannata al risarcimento dei danni.

La CTP di Benevento respingeva il ricorso con sentenza che veniva gravata dalla società contribuente.

La CTR della Campania respingeva il gravame, sul rilievo che la sentenza civile sottoposta a registrazione conteneva la condanna al risarcimento dei danni, ma difettavano i presupposti di legge quali l’accertamento del reato in sede penale ovvero la condanna dell’autore del fatto illecito anche ai danni morali.

La società Milisannio ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 6041/2017 svolgendo un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, si denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e art. 59, lett. d), nonché art. 60, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali erroneamente applicato la normativa citata in rubrica in contrasto con l’interpretazione che di dette norme ha offerto questa Corte, ritenendo che la previsione dell’art. 59 cit. va intesa in senso ampio sì da comprendere tutti i fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale. La ricorrente ha in particolare affermato che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’astratta riconducibilità dei fatti accertati a fattispecie costituenti reato, mentre invece aveva dato erroneo rilievo all’esito del giudizio, ove veniva operata una distinzione tra la responsabilità degli amministratori e la responsabilità dei sindaci, anche se i fatti addebitati erano gli stessi e i sindaci erano poi stati condannati in solido con gli amministratori al risarcimento del danno (per importi diversi, a secondo del diverso contributo dato).

2. Com’e’ noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, all’art. menzionato, lett. d), è prescritta la registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”. La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione del medesimo D.P.R., art. 60, effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui allo stesso D.P.R., precedente art. 57. La medesima Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, il D.P.R. cit., art. 59, lett. d), si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v. ancora Corte Cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).

In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che la norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; n. 1296/2020). Ovviamente non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007).

Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Ai fini della prenotazione a debito infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili.

Nel caso di specie, il giudice di merito risulta avere fondato erroneamente la decisione sulla considerazione che: – i convenuti erano stati condannati al risarcimento dei danni economici ma non anche di quelli morali; – che la sentenza civile non era stata preceduta da accertamento in sede penale del reato, accertato con sentenza penale successiva del 2 marzo 2015; – che sussisteva il vincolo della solidarietà tra parte vittoriosa e soccombente, in applicazione dell’art. 57 cit. che individua tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta de quo anche le parti in causa.

Al contrario, risultano irrilevanti le circostanze che la condanna non sia comprensiva anche dei danni non patrimoniali e che la sentenza penale di condanna sia intervenuta successivamente, dovendo i giudici regionali accertare se i fatti per i quali i convenuti risultano essere stati condannati sono astrattamente configurabili come fattispecie di reato.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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