Codice Civile > Articolo 2059 - Danni non patrimoniali

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Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10579 del 21/04/2021

Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale catastrofale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10579 del 21/04/2021

La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10579 del 21/04/2021

La liquidazione del danno in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso va pertanto effettuata sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19623 del 17/06/2022

Il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, che da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (nella specie il lavoratore è stato sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui, all'evidenza, è derivata una patente lesione di diritti inviolabili della persona).

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10579 del 21/04/2021

Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.22397 del 15/07/2022

In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (nella specie si trattava del rapporto del defunto con i fratelli, la cui effettività e consistenza non poteva essere esclusa solo in ragione dalla estrema lontananza geografica fra i fratelli).

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36841 del 15/12/2022

Il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36841 del 15/12/2022

Per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

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