Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale catastrofale.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale.
La liquidazione del danno in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso va pertanto effettuata sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32637-2018 proposto da:
S.M.G., T.P., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE LUCENTI e ANTONINO CAMPISI;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIA SAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 2 presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 636/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO.
FATTI DI CAUSA
1. S.M.G. e T.P. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa A.G. e Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo, sulla base di giudicato penale di responsabilità per omicidio colposo, il risarcimento del danno per la morte di T.L., rispettivamente coniuge e fratello degli attori, avvenuta dopo due giorni dal sinistro stradale ed a causa di quest’ultimo, sinistro del quale il convenuto era responsabile nella misura del 50%. Si costituì la parte convenuta.
2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore di S.M.G. della somma di Euro 144.208,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi, nonchè al pagamento in favore di T.P. della somma di Euro 76.615,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi.
3. Avverso detta sentenza propose appello l’impresa di assicurazione. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. A.G. rimase contumace.
4. Con sentenza di data 20 marzo 2018 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello, condannò Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di S.M.G. della somma di Euro 73.669,00, oltre interessi e rivalutazione, ed in favore di T.P. della somma di Euro 12.496,50, oltre interessi e rivalutazione.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che in luogo delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma dovevano utilizzarsi le tabelle di Milano per la loro “vocazione nazionale”, che per il danno biologico terminale doveva farsi riferimento all’invalidità permanente assoluta, prevista dalle tabelle nella forbice compresa tra Euro 97,00 ed Euro 145,00 per cui, considerato che il tempo trascorso fra la lesione e la morte era di due giorni, spettava la somma di Euro 290,00 (145×2), da ripartire fra gli aventi diritto, previa decurtazione del 50% per il concorso di colpa del danneggiato. Aggiunse, quanto al danno parentale, premesso che le tabelle meneghine prevedevano per la moglie una somma compresa fra Euro 163.900,00 ed Euro 327.990,00 e per il fratello una somma compresa fra Euro 23.740,00 ed Euro 142.420,00, che, in base ai criteri indicati, il criterio della convivenza era da applicare solo in favore del coniuge, mentre il criterio dell’intensità della relazione affettivo-familiare andava applicato in favore di entrambi gli attori, specie in considerazione della giovane età del deceduto (con conseguente elisione, ex abrupto, del legame affettivo), e che per quanto riguardava la S. andava valutata inoltre l’improvvisa perdita del coniuge subito dopo la celebrazione del matrimonio, con il conseguente venir meno delle aspettative di vita familiare. Osservò ancora che alla S. spettava la somma di Euro 172.193,00 (pari al 70% della media tra il minimo ed il massimo della forbice indicata dalle tabelle meneghine) e che in favore del T. andava liquidata la somma di Euro 49.848,00 (pari al 60% della media tra il minimo ed il massimo della forbice indicata), importi da decurtare del 50% in considerazione del concorso di colpa del danneggiato e di quanto percepito a titolo di provvisionale (Euro 12.500,00 ciascuno), ed a cui aggiungere Euro 145,00 a titolo di danno iure hereditatis.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione S.M.G. e T.P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E’ stata depositata memoria di parte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per mancata adozione delle Tabelle del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, come affermato da Cass. n. 14402 del 2011 e n. 10263 del 2015, non è censurabile l’applicazione di diverse tabelle di quantificazione del danno, rispetto a quelle di Milano, qualora non vi sia sproporzione fra la tabella applicata e quella meneghina e che il Tribunale, applicando le tabelle del Tribunale di Roma, per il coniuge ha applicato il valore massimo inferiore di oltre Euro 40.000,00 a quello previsto dalle tabelle milanesi, mentre per il fratello ha applicato un valore massimo di poco superiore a Euro 10.000,00 rispetto alle tabelle milanesi.
1.1. Il motivo è fondato. La censura ha ad oggetto l’applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma, nonostante che il giudice di primo grado, applicando le tabelle romane, non avesse liquidato il danno in modo sproporzionato rispetto alla quantificazione che l’adozione delle tabelle milanesi avrebbe consentito. L’interesse a sollevare la questione di quale tabella applicare deriva naturalmente dalla circostanza che il giudice di appello, facendo applicazione delle tabelle milanesi, è pervenuto alla liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello di primo grado. In linea generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire (Cass. 28 giugno 2018, n. 17018; 18 novembre 2014, n. 24473; 30 giugno 2011, n. 14402).
La questione che il motivo pone è, in realtà, più specifica e riguarda segnatamente il profilo del danno c.d. parentale. Ciò che deve essere valutato è se, con riferimento a tale tipologia di danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma possano essere considerate recessive rispetto a quelle meneghine, per cui il parametro, ai fini della conformità a diritto della liquidazione, debba essere fornito dalle tabelle milanesi, rispetto alle quali quindi andrebbe apprezzata l’eventuale sproporzione della quantificazione del risarcimento. Per sciogliere lo specifico nodo del danno parentale è necessario un chiarimento più generale sulla problematica delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.
1.1.1. Come affermato da Cass. 19 maggio 1999, n. 4852, l’utilizzo da parte del giudice delle tabelle redatte dall’ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall’art. 1226 c.c.. Quest’ultima norma, prefigurante l’equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque ancora un giudizio di diritto e non di equità (fra le tante, da ultimo, Cass. 30 luglio 2020, n. 16344 e 22 febbraio 2018, n. 4310), per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l’altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Quale fattispecie, l’art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l’art. 1226 definisce il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”. Come precisato da Cass. 11 novembre 2019, n. 28990, si tratta di norma che non disciplina la fattispecie sostanziale (della responsabilità risarcitoria), ma l’esercizio del potere giudiziale (da cui, sempre per Cass. n. 28990 del 2019, l’applicazione della norma contenuta nel D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, riprodotta nella L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 4, – la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, – anche nelle controversie relative a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonchè ai giudizi pendenti a tale data).
La liquidazione del danno non patrimoniale mediante valutazione equitativa ha il carattere di norma del caso concreto non solo nella sua proiezione di giudicato (formale e sostanziale), ma anche, in senso lato, quale regola insuscettibile di estensione oltre le circostanze del caso perchè non corrisponde all’applicazione di una fattispecie generale e astratta che sia suscettibile di reiterazione in altri casi. La determinazione del danno biologico corrisponde alla concretizzazione nel particolare episodio di vita di una clausola generale. L’esigenza che sorge è quella dell’uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico.
Si tratta dell’esigenza di cui si è fatta carico Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, la quale ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti uffici giudiziari. L’arresto in discorso ha quindi riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale va riconosciuto, in applicazione dell’art. 3 Cost., valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. Ne consegue, per Cass. n. 12408 del 2011, che l’applicazione di diverse tabelle, ancorchè comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, a condizione che la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
Si è così consolidato l’orientamento secondo cui l’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (Cass. 21 novembre 2017, n. 27562). In questa chiave le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532), in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell’art. 1226, il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22859; 6 maggio 2020, n. 8508; 20 aprile 2017, n. 9950). In questo senso va compresa l’affermazione che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553); ne discende che non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto, ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l’art. 1226 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26308). Si è tuttavia anche detto che le tabelle milanesi hanno valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto dall’art. 1226 c.c. (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4447, che in particolare definisce le tabelle “fonti” in base alle quali considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa).
Deve meglio definirsi quale sia il significato della funzione integratrice del precetto normativo, che le tabelle svolgono, e del vincolo solo tendenziale per il giudice di merito che queste rappresentano, quale parametro rilevante in sede di sindacato di legittimità. Sul punto deve muoversi dalla stessa nozione di clausola generale di cui le tabelle sono per l’appunto, in particolare di quella prevista dall’art. 1226, attuazione.
1.1.2. In un ordinamento fondato sulla supremazia di una costituzione, le norme sono sempre la risultante del bilanciamento dei principi costituzionali. Il detto bilanciamento determina l’identificazione di un valore, il quale costituisce nella fattispecie legale il criterio per collegare ad un determinato presupposto di fatto, previsto in via astratta e generale, specifici effetti giuridici. Il valore viene concretizzato dal legislatore in una fattispecie, ossia in uno schema (fatto/effetto) ripetibile in una pluralità di casi concreti. La concretizzazione legislativa del valore può inoltre essere reiterata per una diversità di fattispecie legali in modo che quel valore diventi un principio generale dell’ordinamento, soggiacente cioè ad una pluralità di previsioni normative. Il valore può essere però dal legislatore posto come tale. Sorge così la clausola generale, la quale spetta invece al giudice di concretizzare nella forma di una norma del caso concreto. Esemplare è il valore della buona fede. Esso è stato concretizzato dal legislatore in una serie di fattispecie (artt. 1338, 1398, 1578 cpv., 1812 e 1821), divenendo così il principio generale di correttezza, ed è stato altresì positivizzato come tale, costituendo il contenuto di una clausola generale (artt. 1337 e 1375 c.c.).
Non c’è la buona fede in astratto, ma un comportamento conforme a buona fede, date determinate circostanze di fatto. Ciò significa che la clausola generale è un precetto in grado di operare solo se concretizzato alla luce delle circostanze del caso. La clausola generale non fissa il contenuto della regola giuridica, in via generale ed astratta, secondo la tecnica della norma a fattispecie, non regola cioè una classe di azioni o eventi, ma fissa per il giudice il criterio di identificazione della regola giuridica relativa al caso concreto. La disposizione che contempla una clausola generale non enuncia quindi una norma in senso proprio, ma un ideale di norma cui fare appello per l’identificazione della norma del caso concreto. Il comportamento secondo buona fede, come ogni altra clausola generale, fissa la disciplina ideale cui la regolazione giudiziale di ciascuno caso concreto deve tendere. La clausola generale può quindi essere definita come un ideale di norma cui parametrare la norma individuale che il giudice pone concretizzando il valore enunciato dalla norma elastica. La valutazione equitativa è un’idea-limite, per adoperare un’espressione emersa nella dottrina tedesca, cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare.
Con la giurisdizione per clausole generali si dispiega, in parallelo alla giurisdizione per fattispecie legali, un diritto casistico. Una lettura della concretizzazione della clausola generale integralmente coerente alla logica del diritto casistico dovrebbe spingere per l’ingresso del giudice nella catena delle precedenti concretizzazioni della clausola, con l’effetto di modellare la norma del caso concreto mediante il gioco dell’uniformazione e distinzione dai precedenti casi concreti sulla base del grado di analogia dei fatti. Nel diritto casistico non c’è sussunzione in una species facti, ma il confronto fra i fatti di due o più casi concreti, per cui il precedente viene applicato fino ad una certa soglia, modellando e rimodellando la regola attraverso l’adeguamento del precedente al nuovo episodio di vita (limiting), fino all’estremo del distinguishing rispetto al precedente per la differenza fra i cosiddetti materia facts, nozione centrale nella giurisprudenza anglo-sassone.
La giurisdizione per clausole generali, coerentemente letta in chiave di diritto casistico, è in grado di dare luogo ad una peculiare forma di stare decisis in ambiente di civil law, in base alla quale il precedente non sarebbe fonte di diritto ma costituirebbe la sede di manifestazione (in funzione dichiarativa) della norma concreta di diritto (norma giuridica a tutti gli effetti benchè carente di disposizione) di cui il precedente medesimo abbia fatto applicazione. L’assenza tuttavia nell’ambiente di civil law di una forma di vincolatività del precedente in senso tecnico, diversamente da quanto accade nel modello di common law, stante la prevalenza quantitativa della giurisdizione per fattispecie legali (giurisdizione costituente espressione nell’ordinamento italiano della soggezione del giudice soltanto alla legge – art. 101 Cost., comma 2), ha comportato in talune evenienze l’adozione di rimedi a garanzia dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni nelle controversie la cui risoluzione è affidata alla concretizzazione di clausole generali.
In Germania, per opera della dottrina, si è svolta un’opera di sistemazione di casi simili risolti mediante l’applicazione delle clausole generali (soprattutto quelle di buona fede e buon costume), denominata Fallgruppen, cui la giurisprudenza attinge per l’uniforme decisione delle controversie. Sulla base della concretizzazione della clausola generale vengono individuate una serie di fattispecie, di portata perciò astratta e generale, nelle quali i giudici potranno sussumere i nuovi casi. Allo stesso modo, nella giurisprudenza italiana, la fattispecie di recesso ingiustificato dalle trattative costituisce una regola di elaborazione pretoria risultante dalla concretizzazione della buona fede di cui all’art. 1337 c.c.. Per via giurisprudenziale è stata qui identificata una fattispecie, reiterabile in una pluralità di casi, sulla base di un’iniziale concretizzazione della clausola generale. Nella medesima logica dei Faligruppen si collocano anche le tabelle elaborate dagli uffici giudiziari per la liquidazione del danno non patrimoniale.
1.1.3. Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, la tabella elaborata dall’ufficio giudiziario definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell’uniforme risoluzione delle controversie. La tabella, elaborata per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, rinvia in un’ultima istanza alla valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 e, alla stessa stregua dei Falgruppen, identifica regole uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Si tratta in definitiva della conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno. L’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’integrazione della violazione dell’art. 1226 c.c., per la corrispondenza del precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali alla corretta interpretazione della clausola di valutazione equitativa del danno.
Poichè si tratta di un’opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di “finestre” per l’aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato. Non si tratta del distinguishing proprio al modello di common law, il quale presuppone la comparazione ad un precedente caso concreto, ma dell’impossibilità di sussunzione nella schematizzazione astratta. Al giudice è qui consentito, sia pur eccezionalmente, di superare i limiti della tabella perchè la schematizzazione in punti variabili è di derivazione non legislativa, ma pretoria, nei limiti in cui lo è la tabella, e cioè estrazione dalla prassi giurisprudenziale di tipologie astratte.
Si comprende così perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, possa superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (fra le tante Cass. 11 novembre 2019, n. 28988; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505). Qualora gli scopi dell’adeguatezza del risarcimento all’utilità effettivamente perduta e dell’uniformità dello stesso in situazioni identiche non siano raggiungibili attraverso il criterio tabellare, venendo in questione un’ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è pertanto tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonchè del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla assoluta peculiarità della situazione esaminata (Cass. 26 giugno 2020, n. 12913).
Quando il caso concreto impone la presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza, e si torni in modo diretto alla clausola generale, determinante diventa la motivazione, la quale non è qui solo forma dell’atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma è anche sostanza della decisione, perchè la valutazione equitativa del danno, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. Gli argomenti (così come quando si bilanciano principi costituzionali) coincidono con la valutazione. Valutare è argomentare. L’argomentazione è la procedura che mira ad assicurare il più esteso esame delle circostanze del caso. Una liquidazione del danno, oltre i valori massimi o minimi, priva di specifica motivazione, è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’art. 1226, perchè ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione.
Non è invece configurabile la riespansione della clausola generale rispetto alla tabella unica prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138 e non ancora adottata al momento di questa decisione. La tabella nazionale è valutazione equitativa concretizzata in regole legislative grazie al combinato disposto dell’art. 138 e del decreto del Presidente della Repubblica, previsto da tale disposizione. La concretizzazione legislativa, quale alternativa alla tabella elaborata per astrazione dalle concretizzazioni giurisprudenziali della clausola generale, non è una mera schematizzazione astratta ma è piuttosto una regula iuris prevista dal legislatore, per cui la cogenza della sussunzione opera negli stessi termini della fattispecie legale. Mentre la tabella elaborata dall’ufficio giudiziario costituisce l’estrazione d’ipotesi tipizzate di liquidazione del danno dalle diverse e puntuali concretizzazioni giudiziali della clausola generale, la tabella nazionale rappresenta la concretizzazione legislativa in forma generale e astratta del valore della valutazione equitativa del danno, il quale non è così solo enunciato come tale in forma di clausola generale, ma diventa anche il criterio della disciplina di liquidazione del danno nel caso delle menomazioni all’integrità psicofisica ai sensi dell’art. 138 cod. assicurazioni. In presenza di tali menomazioni trova applicazione la tabella nazionale e non l’art. 1226. E’ consentito pertanto superare i limiti previsti dalla tabella nazionale solo alle condizioni previste dalla legge perchè, come previsto dall’art. 138, comma 4, “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”. In mancanza di un’autorizzazione legislativa, il giudice non può derogare alla tabella unica, ma “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” (art. 138, comma 3).
1.1.4. La funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall’art. 138, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto da questa Corte. E’ significativo che il principio di diritto enunciato da Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, sopra richiamato, sia seguito all’accoglimento di un motivo di ricorso vertente sulla liquidazione del danno mediante punto-base e che la scelta della tabella del Tribunale di Milano abbia preso le mosse dal sistema del punto variabile. Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell’edizione 2021 delle tabelle un’oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L’individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell’ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l’effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi. Nell’assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell’uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l’adozione di parametri predeterminati per l’uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario ove l’eccezionalità del caso sfugga ad un’astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall’intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese.
1.1.5. L’individuazione di un sistema a punti anche per la liquidazione del danno parentale, costituisce il naturale sviluppo e la logica evoluzione di quanto era già presente, al livello di principio di diritto, in Cass. n. 12408 del 2011. Il Collegio è consapevole dell’impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie allo stato decise nel grado di merito sulla base del precedente indirizzo e dunque delle tabelle milanesi. Al riguardo va considerato che, coerentemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, bisogna guardare al profilo dell’effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione.
Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l’onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l’adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell’assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell’esame della motivazione della decisione.
1.1.6. La soluzione oggi adottata dal Collegio si colloca in una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, salvaguardando, nei limiti previsti dall’art. 138 cod. assicurazioni, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto. E’ evidente conferma di questa progressione evolutiva anche Cass. 10 novembre 2020, n. 25164, la quale (fermo l’ormai indiscutibile principio, sancito ex lege dall’art. 138 nuovo testo cod. assicurazioni, dell’autonoma risarcibilità del danno morale) ha indicato un criterio, morfologicamente omogeneo rispetto a quello oggi affermato, a mente del quale, nel singolo caso di specie, il giudice di merito deve accertare l’eventuale concorso del danno biologico e del danno morale e determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione congiunta di entrambe le voci di danno; di converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall’aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile (è appena il caso di aggiungere che nell’edizione 2021 delle tabelle milanesi non è comunque più indicato solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, ma è stata opportunamente aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti, in conformità peraltro con l’espresso dettato legislativo).
1.1.7. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto, ai cui dovrà uniformarsi il giudice di merito: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che, benchè le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rappresentino il valore da ritenersi equo e in grado di garantire la parità di trattamento nell’ambito della valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., non è esclusa la possibilità per il giudice di prediligere diversi criteri tabellari, in considerazione delle peculiarità del caso, a garanzia del rispetto del principio di integralità del risarcimento e che la semplice adozione del valore monetario medio non è in linea con quest’ultimo principio. Aggiunge, quanto al danno parentale, che i criteri orientativi delle tabelle meneghine sono stati parzialmente ignorati dal giudice di appello il quale, senza congrua motivazione ed adeguata personalizzazione, si è limitato ad adottare, quasi in modo esemplificativo, il valore monetario medio minimo di risarcimento previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano sulla base di un automatismo non consentito dal dovere di motivazione e di un’operazione matematica svincolata da qualsiasi personalizzazione. Osserva ancora, quanto al danno terminale, che nei criteri orientativi elaborati dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione di tale danno si legge che il danno tende a decrescere con il passare del tempo, con liquidazione per i primi tre giorni prevista dalle tabelle meneghine entro un tetto massimo di Euro 30.000,00 e che inoltre il T. già nell’immediatezza del sinistro ha avuto la percezione del danno “catastrofico” con la certezza di non riuscire ad evitare le infauste conseguenze.
2.1 Il motivo è in parte assorbito, in parte inammissibile ed in parte infondato. Benchè il motivo in rubrica sia formulato come denuncia di vizio motivazionale, nell’articolazione della censura la parte ricorrente denuncia violazioni di diritto. Con riferimento al danno parentale l’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento della censura.
2.1.1. Nel motivo di ricorso si fa inoltre riferimento sia al c.d. danno “catastrofale”, ossia il danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, che al c.d. danno “biologico terminale”, ricorrente nel caso di un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse. Il danno catastrofale presuppone che la circostanza di fatto della percezione dell’approssimarsi della morte sia accertata dal giudice di merito. Tale accertamento manca nella decisione impugnata per cui uno scrutinio dal punto di vista della violazione di diritto, sotto il profilo della violazione del principio di onnicomprensività del risarcimento del danno, non può essere svolto nella presente sede di legittimità. Ove poi, in coerenza con la rubrica del motivo, si intenda che sia stata formulata la denuncia di vizio motivazionale, si tratta di censura irrituale. Il ricorrente deve indicare non solo il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053), onere che non è stato assolto dall’odierna parte ricorrente.
2.1.2. Quanto al danno biologico terminale, trattasi, come precisato da Cass. 13 dicembre 2018, n. 32372, di danno biologico a tutti gli effetti, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22228; 31 ottobre 2014, n. 23183; 21 marzo 2013, n. 7126; 28 agosto 2007, n. 18163). Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale catastrofale (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060). La liquidazione del danno in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso va pertanto effettuata sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea (Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; 24 marzo 2011, n. 6754; 31 ottobre 2014, n. 23183; 20 giugno 2019, n. 16592; 13 dicembre 2018, n. 32372).
Non è fondato quindi nel motivo di ricorso il richiamo alle tabelle del Tribunale di Milano nella parte in cui si prevede la liquidazione per i primi tre giorni entro un tetto massimo di Euro 30.000,00. Tale previsione è nelle tabelle riferita al danno derivante dalla percezione dell’esito fatale, che è circostanza per la quale, come si è detto, manca il relativo accertamento da parte del giudice di merito.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta parzialmente il secondo motivo, dichiarandolo per il resto in parte inammissibile ed in parte assorbito; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021
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