LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21527-2019 R.G. proposto da:
GRAZZANISE 2006 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO FARINA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GRAZZANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PICCOLO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO IMMACOLATA, che chiede annullarsi la sospensione disposta, in accoglimento del ricorso.
RILEVATO
CHE:
Grazzanise 2006 S.r.l. ricorre per regolamento necessario, nei confronti del Comune di Grazzanise, avverso l’ordinanza del 9 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio penale pendente dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario per peculato a carico dell’ex amministratore delegato della società e di un tecnico ex sindaco del Comune, quest’ultimo costituito quale parte civile, ritenendo sussistente il rapporto di pregiudizialità-dipendenza fra i due giudizi.
Il Comune ha resistito al ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
La società ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la sospensione in mancanza dei presupposti normativamente previsti.
Il Comune ha formulato eccezione di inesistenza della notifica.
RITENUTO CHE:
L’eccezione da ultimo menzionata è priva di fondamento.
Alla copia notificata via Pec del ricorso per cassazione è allegata la ricevuta di avvenuta consegna, consegna che risulta aver avuto ad oggetto il ricorso stesso, menzionato fra i documenti allegati.
Ciò basta al rigetto dell’eccezione, senza che occorra aggiungere che il Comune controricorrente non ha denunciato, neppure in astratto, un vizio riconducibile alle ormai limitate ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), di guisa che detto vizio, ove pure sussistente, avrebbe potuto semmai qualificarsi esclusivamente in termini di nullità, con conseguente sanatoria derivante dal deposito del controricorso.
Il ricorso va accolto.
La società ricorrente ha convenuto il Comune di Grazzanise, a seguito della risoluzione della convenzione avente ad oggetto la realizzazione, mediante project financing, del cimitero comunale, a causa di interdittiva antimafia a carico del socio Cos.Mer S.r.l., chiedendo il pagamento del valore delle opere eseguite ed il rimborso delle spese sostenute ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 94, comma 2, il tutto nel quadro di applicazione dell’art. 2041 c.c..
.1ccogliendo l’eccezione in proposito spiegata dal Comune, il Tribunale ha disposto la sospensione per effetto della pendenza del giudizio penale menzionato.
La società ricorrente, per converso, ha contestato la sussistenza dei presupposti della sospensione, sia in difetto di identità soggettiva, trattandosi di imputato persona fisica, in concorso con altri, sia in considerazione della prescrizione delle ipotesi delittuose ex artt. 353 e 323 c.p. di illecita procedura di affidamento, che lasciava residuare il solo peculato in concorso con pubblici ufficiali, con conseguente difetto di pregiudizialità.
Orbene, sulla scia del ribadito principio, formulato dalle Sezioni Unite, secondo cui ai sensi dell’art. 295 c.p.c., art. 75 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651,652 e 654 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 5 novembre 2001, n. 13682), la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell’affermare che la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perchè si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (tra le tante di recente Cass. 15 luglio 2019, n. 18918).
Nel caso in esame, l’originaria attrice, qui il ricorrente, ha invocato la disposizione normativa già menzionata, in forza della quale, una volta intervenuta, per le ragioni dette, la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o il recesso dai contratti, è “sfatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
Viceversa, il processo penale, alla stregua di quanto emerge dal capo di imputazione, come riportato in ricorso, ha ad oggetto un addebito di peculato a carico dell’amministratore delegato della società, oltre che di un tecnico comunale ed ex sindaco, prescritte essendo ulteriori ipotesi criminose.
Non è perciò revocabile in dubbio, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l’accertamento in sede penale non potrebbe dispiegare alcuna efficacia di giudicato nel processo civile, tra l’altro introdotto da persona giuridica totalmente estranea al giudizio penale.
E’ cioè, come rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, l’accertamento realizzabile in sede penale, per la parte che rileva ai fini della decisione sollecitata dinnanzi al giudice civile, non potrebbe influenzarne in nessun modo l’adozione, giustificando la sospensione disposta.
Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata ed è disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Spese al definitivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rimette le parti dinanzi al medesimo nei termini di legge, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021
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