LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34490-2018 proposto da:
GIAVA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO, 26, presso 10 studio &n’avvocato PASQUALE BARBIERI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO, 11, presso lo studio dell’avvocato DANIELA LA GAMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BONIFATI;
– controricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA DE FRANCO;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI CASTROVILLARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO LAGHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 741/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società Giava a r.l. in liquidazione – affidataria da parte del Comune di Castrovillari, all’esito di trattativa privata, del servizio di censimento delle unità immobiliari del territorio comminale per l’imposizione dei tributi locali nonchè di quello di liquidazione ed accertamento dell’Ici per gli anni 1993/1997 e della creazione di una banca dati della fiscalità locale – ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la corte di appello di Catanzaro, rigettando l’impugnazione proposta, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale di Castrovillari aveva, a sua volta, disatteso le domande proposte dalla ricorrente:
a) di condanna di D.S.M. e S.E., rispettivamente ragioniere generale e segretario comunale del Comune di Castrovillari dopo aver dato atto della intervenuta formazione del giudicato, in difetto di impugnativa sul punto, sulla statuizione di rigetto in primo) grado di omologa domanda verso i componenti della Giunta municipale che avevano partecipato al procedimento di conferimento e quindi di revoca dell’incarico rispettivamente con la Del. n. 351 del 12 novembre 1999 e con la Del. n. 85 del 28 marzo 200(1) – in solido o per la quota di competenza, al pagamento del corrispettivo dovuto alla Giava S.r.l.;
b) di accertamento che il Comune di Castrovillari era tenuto ad indennizzare ex art. 2041 c.c. i funzionari e rappresentati convenuti con condanna al pagamento della indennità in favore della Giava S.r.l. ex art. 2900 c.c.;
c) in via subordinata di accertamento che il Comune era tenuto ad indennizzare Giava S.r.l. ex art. 2041 c.c., con relativa condanna.
Resistono con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Castrovillari, D.S.M. e S.E..
2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 7 del 1995, art. 35, in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3, per cui vengono in evidenza tre profili di censura.
2.1. Con il primo si contesta la sentenza di appello perchè la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il D.Lgs. n. 741 del 1995, art. 35, “nel senso di riferire il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto stipulato in violazione delle regole per l’assunzione di impegni per l’effettuazione di spese, all’organo comunale che ha autorizzato le sottoscrizione dell’atto stesso” (p. 17 ricorso) là dove invece, si deduce in ricorso, per una corretta interpretazione della norma, alla violazione delle norme sul procedimento di spesa non consegue la nullità del contratto con esperibilità del rimedio dell’arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ma “il venir meno del rapporto di immesdesimazione organica tra l’amministrazione ed il funzionario che ha materialmente sottoscritto il contratto in questione con conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio d’altamente alla persona fisica”(ibidem).
Il profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale rileva che la delibera di incarico all’espletamento del servizio, n. 351 del 12 novembre 1999, è stata assunta dalla Giunta municipale e che, risolto il rapporto di immedesimazione organica per violazione delle norme contabili sull’impegno di spesa, responsabili dell’autorizzazione della fornitura divengono i singoli componenti e dunque gli amministratori e non i signori S.E. e D.S.M., rispettivamente segretario generale e ragioniere del Comune di Castrovillari. Osserva ancora la corte di merito, a definizione delle ragioni della decisione, che a fronte del rigetto della domanda avverso gli amministratori da parte del giudice di primo grado, l’appello non e stato notificato da Giava S.r.l. ai primi, sicchè sulla statuizione di rigetto si formato il giudicato.
Ciò posto, la ricorrente là dove deduce che siffatta motivazione varrebbe a ripristinare quel rapporto di immedesimazione organica che la norma sulla imputazione per violazione delle norme contabili in merito alla gestione degli enti locali vuole invece denegare, non considera pero che l’opzione interpretativa prescelta dai giudici di appello sostiene la responsabilità verso il terzo fornitore dei “singoli componenti” della Giunta municipale e non dell’intero organo e che tanto vale ad escludere proprio quel rapporto di immedesimazione.
Nel contempo quanto agli unici appellati, D.S. e S., la loro veste di meri esecutori della delibera consente alla corte di merito di affermare la loro estraneità alla formazione della volontà dispositiva, unica a rilevare, in quanto poi riferita, come detto, ai singoli componenti dell’organo amministrativo, ai fini dell’affermazione della dedotta responsabilità.
E’ manifestamente infondato l’ulteriore profilo del motivo di ricorso, là dove il ricorrente invoca che la sentenza venga cassata, “quanto meno con riguardo alla posizione del sig. D.S.M., al quale, in applicazione della disciplina sin qui richiamata…ha riferito il rapporto contestato” (p. 20 ricorso) e richiama la posizione del “funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l’attuazione del contratto, cooperi, lasciando che la prestazione venga eseguita” (p. 20 ricorso)), per una deduzione che è, certamente, estranea non solo alla posizione di S.E., neppure puntualmente toccato dalla critica, ma anche dello stesso D.S., ragioniere comunale.
Il ricorrente deduce infatti che l’art. 35 cit. contempla la posizione del funzionario che ha “consentito la fornitura” e valorizza sul punto la giurisprudenza di legittimità che riferisce il verbo “consentire”, contenuto nella norma, al comportamento di chi, pure priv,.) del potere decisionale sul conferimento dell’incarico, permetta che avvenga l’acquisizione della prestazione o) della fornitimi senza opporvisi, nei limiti delle sue attribuzioni (Cass. n. 80 del 04/01/2007), qui destinate a valere nei confronti del ragioniere S., in quanto “firmatario del contratto”.
L’impegno di volontà e quindi, come ritenuto dai giudici di merito), della Giunta per un processo) deliberativo, relativo alla scelta del contraente ed al sotteso regolamento d’interessi, alla cui formazione non partecipa il ragioniere comunale inserendosi, piuttosto, egli nel procedimento come controllore, figura rispetto alla quale potrebbe ipotizzarsi una responsabilità da omesso controllo o verifica circa la mancata indicazione delle procedura corretta, per profili, però, in nessun modo dedotti o comunque presenti in atti.
2.2. Con un ulteriore profilo di censura, per una alternativa ricostruzione in fatto, la ricorrente fa valere una peculiare condotta del ragioniere D.S.M., per avere egli, quale responsabile del Servizio di Ragioneria del Comune di Castrovillari, “indotto in errore” gli amministratori firmatari dell’autorizzazione, la delibera di Giunta n. 351 del 1999.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione in fatto portata all’attenzione di questa Corte di cassazione che, quindi, come tale, resta non sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. 13/12/ 2019 n. 32804).
3. Il ricorso proposto va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si da atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2009) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Castrovillari, D.S.M. e S. le spese di lite che liquida, in favore di ciascuno, in Euro 4.200,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 22 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021