Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3046 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15641/2019 R.G., proposto da:

D.L.L., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Marsico, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Mincio n. 2.

– ricorrente –

contro

P.B.O., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Turco e dall’avv. Isabella Maria Stoppani, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Rossini n. 9.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 448/2019, depositata il 11.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.4.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI di CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del tribunale di Avezzano, ha accolto la domanda di B.B.O. e ha disposto l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita dell’immobile sito in *****.

Per quanto rileva nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione proposta da D.L.L. (promittente venditore dell’immobile), secondo cui, in primo grado, non era stato rispettato il termine a comparire fissato dall’art. 702 bis c.p.c., comma 3, sostenendo che, per tale effetto, rileva il momento della consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario e non la data in cui l’atto sia stato ricevuto dal destinatario.

Secondo il giudice distrettuale, il D.L. avrebbe dovuto costituirsi in primo grado ed eccepire la tardività della consegna del piego contenente l’atto introduttivo, per cui, essendo rimasto contumace, non poteva proporre in appello l’eccezione di prescrizione del diritto ad ottenere il trasferimento del bene e la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente.

Quanto alle spese di lite, la Corte di merito ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente individuato il valore della causa nell’importo di Euro 52.000,00.

La cassazione della sentenza è chiesta da D.L.L. con ricorso in due motivi.

P.B.O. ha depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 702 bis, 163 bis, 161 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte di merito sostenuto che, nel procedimento sommario di cognizione, il termine a comparire di trenta giorni tra la notifica del ricorso e la prima udienza, decorre dalla data di consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario e non dalla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.

Il motivo è fondato.

Il tribunale aveva fissato la prima udienza per il giorno 3.5.2013, assegnando al convenuto la facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 gg. prima dell’udienza. Ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., comma 3, la notifica del ricorso doveva essere effettuata entro il 2.4.2013.

Ai fini del rispetto del termine a comparire non era lecito considerare la data di consegna del ricorso (e del decreto di fissazione dell’udienza) all’ufficiale giudiziario per l’effettuazione della notifica, ma – stante l’identità di ratio rispetto alla generale disciplina del termine di costituzione ex art. 163 bis c.p.c., – veniva in rilievo il perfezionamento del procedimento notificatorio, che restava ancorato al momento in cui l’atto era stato ricevuto dal destinatario o era pervenuto nella sua sfera di conoscibilità (cfr., con riferimento ai termini a comparire, Cass. 8523/2006; Cass. 11783/2007).

La distinzione del diverso momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto, elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento potrebbero derivare eventuali decadenze o preclusioni per il notificante, non anche se la norma prevede la decorrenza di un termine (o altro adempimento) dalla notificazione, dovendo detta notifica intendersi perfezionata per entrambe le parti al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, come si ricava dal tenore testuale degli artt. 165 e 369 c.p.c. (Cass. 10837/2007; Cass. 24346/2013; Cass. 4020/2017).

1.1. Riguardo alle conseguenza della mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorre considerare che i vizi della vocatio in ius, in mancanza di costituzione del convenuto e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164 c.p.c., comma 2, sono sanati – quanto all’ammissibilità della domanda dall’interposizione dell’appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado, ma tale sanatoria non esclude nè l’invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio, nè la nullità della sentenza appellata.

In tal caso, il giudice di secondo grado deve dichiarare l’invalidità del primo giudizio e, non trovando applicazione l’art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli (cfr., in tema di violazione del termine a comparire nel giudizio ordinario: Cass. 11317/2009; Cass. 9306/2012; Cass. 24017/2017).

Si è detto che il ricorso doveva essere notificato almeno trenta giorni prima dell’udienza (fissata per il giorno *****), e quindi entro il *****, mentre è stato consegnato solo il *****, senza il rispetto del termine a comparire, per cui il ricorrente, sebbene rimasto contumace in primo grado, poteva sollevare in appello le eccezioni e le domande non proposte in primo grado (quali la domanda di risoluzione e delle eccezioni di prescrizione ed il deposito di documenti), non essendo maturata nessuna decadenza.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza ritenuto che il valore della causa fosse pari ad Euro 52.000,00 ai fini della liquidazione delle spese processuali, mentre detto valore doveva considerarsi pari all’importo del prezzo di vendita indicato nel contratto preliminare (Euro 30.987,40).

Il motivo è assorbito, competendo al giudice del rinvio riesaminare i fatti di causa e liquidare nuovamente le spese processuali in base all’esito finale della causa.

E’ accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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