Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.328 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17995-2019 R.G. proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA ALBERGHINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

1.- P.S. ha opposto l’avviso di accertamento mediante il quale è stato ricostruito sinteticamente il suo reddito addebitandogli una maggiore IRPEF e addizionale regionale per l’anno 2008; ciò in quanto il contribuente aveva acquistato quote di partecipazione societaria della società Orizzonte di P.S. s.a.s. per un valore di Euro 564.000,00.

Il contribuente ha dedotto che l’atto di acquisto delle quote societarie era parzialmente simulato avendo egli effettivamente pagato un prezzo inferiore a quello indicato nell’atto e ha depositato estratti conto e una controscrittura che indica quale effettivo prezzo di acquisto un valore nettamente inferiore a quello indicato nel rogito, trattandosi di una transazione avvenuta tra familiari.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CTR con sentenza depositata in data 17.12.20018 ha confermato la sentenza impugnata affermando che la controdichiarazione diretta a fare constatare la simulazione relativa non è atto opponibile alla amministrazione finanziaria e che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Ha evidenziato inoltre che la controscrittura è atto successivo all’accertamento fiscale e che contiene dichiarazioni di soggetti estranei alla vicenda fiscale.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e agli artt. 2697 e 2700 c.c.. Deduce che la controdichiarazione da lui depositata è un atto pubblico che attesta che i comparenti pur avendo dichiarato nell’atto pubblico di cessione di quote di avere ricevuto la somma di somma di Euro 188.000,00 per ogni singola cessione, ne hanno ricevuto in realtà soltanto Euro 4.131,00. Si tratta di un atto opponibile all’amministrazione finanziaria poichè è consentito al contribuente dimostrare che il contratto stipulato, in ragione del quale si è desunta una disponibilità patrimoniale, ha natura simulata. Inoltre è erroneo il rilievo dato alla data della controdichiarazione, in quanto solo dopo l’accertamento è sorta la necessità di svelare la simulazione, il che non prova che fosse simulata la controdichiarazione, come affermato dalla CTR; ancora, è incomprensibile la notazione che la controscrittura contenga dichiarazioni di soggetti estranei alla vicenda fiscale poichè si tratta degli stessi soggetti che hanno partecipato all’atto pubblico di cessione di quote.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la simulazione relativa del prezzo di acquisto delle quote considerando che in grado d’appello il contribuente ha prodotto la copia conforme all’originale della controscrittura.

Il primo motivo è fondato.

Il contribuente è stato parte di un atto di cessione di quote in qualità di acquirente e in conseguenza di ciò l’Agenzia ha rideterminato il reddito. Si tratta quindi dell’applicazione di presunzioni, rispetto alle quali il contribuente può dare prova contraria.

E’ stato già affermato da questa Corte che in materia di accertamento dell’imposta sui redditi e al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, la sottoscrizione di un atto notarile (nella specie acquisto di quote partecipazione societaria) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente. Risponde ai principi generali, secondo le regole del riparto probatorio di cui all’art. 2697 c.c., che la prova contraria può essere data anche mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 19171/2019). Deve quindi ritenersi anche ammessa la prova che la spesa per incrementi patrimoniali non è avvenuta e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata (Cass. n. 19637/2010; Cass. 21442/2014; Cass. 1339/2017; Cass. 8968/2020).

Nel caso di specie il contribuente ha inteso dimostrare l’esistenza di un negozio (parzialmente) simulato, accertamento che nel processo di cui si tratta non è finalizzato a privare di effetti il negozio stesso, non spiegando la pronuncia alcun effetto nei rapporti tra le parti del contratto, ma solo, incidenter tantum, a dimostrare un fatto giuridico, di cui si può dare la prova anche per presunzioni (Cass. 14351/2012). La controdichiarazione prodotta dal contribuente non è quindi prova risolutiva come lo sarebbe al fine di spiegare effetti tra le parti del negozio simulato, ma tuttavia costituisce un elemento di prova, e per poterne adeguatamente valutare la portata probatoria nei confronti del fisco deve essere correttamente inquadrata nei suoi presupposti ed effetti. La CTR commette in merito diversi errori, che inficiano la ricostruzione complessiva del quadro probatorio. In primo luogo, afferma la inopponibilità della controdichiarazione perchè l’atto pubblico “fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonchè delle dichiarazioni delle parti”. L’atto pubblico tuttavia non fa fede della veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti in presenza del pubblico ufficiale ma solo della circostanza che le abbiano rese, della loro provenienza e di quanto è avvenuto in presenza del pubblico ufficiale (Cass. n. 20520/2020; Cass. n. 22903/2017). Da ciò consegue che la parte può mettere in discussione che il prezzo pagato per l’acquisto della quote non fosse quello dichiarato, anche senza proporre querela di falso. Ove poi il notaio avesse attestato un pagamento avvenuto in sua presenza, la parte potrebbe essere ammessa a provare, senza per questo smentire la fede privilegiata dell’atto pubblico, che il pagamento non è andato a buon fine o che le somme sono state restituite.

Inoltre la CTR erra a valorizzare la circostanza che l’atto contiene “dichiarazioni di familiari estranei alla vicenda fiscale”: la controscrittura non può infatti che provenire dalle stesse parti che hanno stipulato il primo negozio. Infine, il giudice d’appello afferma che la controdichiarazione non spiega effetti nei confronti dei terzi “al contrario dell’atto rogito da pubblico ufficiale”; la parte contesta che anche la controscrittura è stata redatta da un pubblico ufficiale, ma, come sopra si è detto, la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti non è attesta dal pubblico ufficiale e pertanto la valutazione della veridicità della dichiarazione sul prezzo di acquisto delle quote va compiuta su altre basi, fermo restando quanto si è detto sulla efficacia probataria della controscrittura qualora non miri a privare il negozio di effetti inter partes.

In ultima analisi la CTR avrebbe dovuto compiere una indagine in fatto al fine di verificare se la prova offerta dal contribuente fosse sufficiente a dimostrare, nel quadro probatorio complessivo, che egli ha pagato un prezzo inferiore a quello dichiarato per le quote sociali, senza escludere a priori che il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese nell’atto pubblico di cessione possa essere smentito da successive dichiarazioni delle parti del negozio; ma tuttavia attribuendo il giusto peso alla circostanza che la controscrittura è prodotta nei confronti del fisco e non delle stesse parti, che è di formazione successiva e verificando se sono stati offerti ulteriori elementi di riscontro che consentano di ritenere veritiere le dichiarazioni della seconda scrittura piuttosto che quelle della prima (ad es. se sono stati documentati gli esborsi effettivi, cosa risulta dagli estratti conto che la parte dichiara di avere prodotto e se è determinabile il valore effettivo delle quote). Ne consegue in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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