LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21084-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.N., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 779/10/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1.-. M.N. e F.A. hanno proposto opposizione avverso il silenzio rifiuto in materia di rimborso IVA. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado.
I contribuenti hanno proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui la CTP ha accordato solo il rimborso della sorte capitale e non anche le somme dovute per rivalutazione ed interessi. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello incidentale. La CTR con sentenza depositata in data 12 gennaio 2019 ha accolto l’appello dei contribuenti e rigettato l’appello dell’Agenzia.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non hanno spiegato difese i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alla parte costituita.
RITENUTO
che:
3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 132, nonchè degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Lamenta altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., nonchè dell’art. 429 c.p.c.. Deduce che la CTR non ha speso neppure una parola per spiegare le ragioni dell’accoglimento dell’appello del contribuente e pertanto la sentenza è viziata per la inesistenza della motivazione, che determina la nullità della sentenza impugnata, per totale omissione di pronuncia e mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Illustra poi le ragioni per le quali ai contribuenti non spettano rivalutazione ed interessi sul rimborso.
Il motivo è fondato nei termini di cui appresso si dirà.
La sentenza della CTR accoglie l’appello principale, proposto dal contribuente e rigetta l’appello incidentale ma non specifica le ragioni dell’accoglimento, limitandosi ad illustrare le ragioni del rigetto dell’appello incidentale sulla debenza del ricorso: la sentenza è quindi affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
Peraltro la sentenza incorre in una insanabile contraddizione poichè nella parte motiva si afferma “la sentenza di primo grado deve essere confermata perchè condivisa da questo giudicante per due ordini di motivi” e successivamente afferma “per tali ragioni rimborso è dovuto nei termini richiesti per effetto dell’accoglimento dell’appello e del rigetto dell’appello incidentale”.
In realtà la sentenza impugnata non viene confermata, perchè viene accolto l’appello del contribuente che mirava ad ottenere la rivalutazione di interessi legali sul rimborso della somma capitale disposto dalla sentenza di primo grado.
La sentenza deve pertanto essere cassata e rinviata alla CTR per un nuovo esame sull’appello principale, non potendo esaminarsi, in questa sede, le questioni dedotte dalla Agenzia sulla non debenza di interessi e rivalutazioni, che devono essere proposte al giudice del rinvio.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021
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