LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19694/2020 R.G., proposto da:
CONSORZIO POLTU QUATU, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Grimaldi, con domicilio eletto in Roma, Via di S. Teresa n. 23.
– ricorrente –
contro
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianrodolfo Ferrari e Giulio Nevi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Mario Fascetti n. 5, presso l’avv. Gianluca Caporossi.
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 107/2020, depositata in data 27.3.2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Vedetta 2 Mondialpol ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1805/2015 nei confronti del Consorzio Poltu Quatu, per il pagamento di Euro 73.192,96 quale corrispettivo del servizio di vigilanza svolto dall’1.3.2012 al maggio 2015, in forza dei contratti asseritamente stipulati in data ***** e *****.
Il Consorzio ha proposto opposizione e, oltre ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, ha sostenuto che la Mondialpol avesse titolo ad un corrispettivo minore di quello richiesto, sull’assunto che nessun accordo scritto fosse stato concluso riguardo allo svolgimento del servizio dal 30.4.2014 al maggio 2015 e nessuna prestazione fosse stata resa dalla controparte.
Il tribunale di Cagliari, dinanzi al quale è stato riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del giudice inizialmente adito, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondata la domanda di pagamento.
Su appello dell’istituto di sorveglianza, la Corte d’appello di Cagliari ha parzialmente riformato la decisione, rilevando che il Consorzio non aveva contestato la spettanza del compenso per le attività svolte fino al 30.4.2014, avendo negato di dover versare il corrispettivo per le sole fatture emesse per il periodo successivo.
Ha perciò liquidato un compenso di Euro 39.802,83, disponendo la parziale compensazione delle spese di primo grado, con aggravio di quelle di appello a carico del Consorzio.
Per la cassazione della sentenza, il Consorzio Poltu Quatu ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
La Vedetta 2 resiste con controricorso e con ricorso incidentale in un unico motivo.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale, in quanto manifestamente inammissibile, e quello incidentale, in quanto manifestamente fondato, potevano esser definiti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza accolto immotivatamente la domanda monitoria, senza dar conto delle ragioni della decisione e senza neppure esaminare le contestazioni della ricorrente riguardo alla mancanza di prova dell’effettuazione del servizio di vigilanza.
Il secondo motivo denuncia genericamente la violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la pronuncia per aver condannato la ricorrente al pagamento del compenso, pur in assenza di prova dell’effettuazione del servizio di sorveglianza.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte d’appello, interpretando il contenuto delle difese svolte nella comparsa di costituzione del Consorzio, ha ritenuto incontestato – da parte di quest’ultimo – sia che le parti avessero stipulato il contratto di vigilanza con effetto fino all’aprile 2014, sia che le relative prestazioni fossero state eseguite, ponendo in rilievo come l’ingiunto avesse negato esclusivamente l’avvenuto perfezionamento del contratto e la sua regolare esecuzione a far data dal maggio 2014. Premesso che compete al giudice di merito valutare se la condotta processuale e il tenore delle difese integrino la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, con apprezzamento censurabile solo sul piano della motivazione, per il resto, una volta stabilito che il Consorzio avesse – appunto – negato la spettanza del compenso per il periodo successivo al 30.4.2014, non era necessaria alcuna prova del contratto e della regolare esecuzione della prestazione anche con riferimento al periodo precedente.
La non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 12517 del 2016; Cass. n. 3727 del 2012).
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si assume che la Corte di merito abbia attribuito gli interessi moratori sul prezzo del servizio, sebbene la parte avesse formulato la relativa domanda solo in appello.
La censura è fondata.
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi – contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria – hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass. n. 18292 del 2016; Cass. n. 4423 del 2004; Cass. n. 1913 del 2000).
Ove la parte non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l’attribuzione degli interessi di mora (Cass. 10884/2007).
Nel caso in esame, l’istituto di vigilanza aveva chiesto in via monitoria il pagamento del corrispettivo e degli interessi legali senza ulteriori specificazioni, per cui, essendo domandati quelli interessi corrispettivi, la successiva domanda di attribuzione di quelli moratori, diversa da quella iniziale e formulata solo in appello, era tardiva, stante il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c., e la possibilità di chiedere gli interessi di mora maturati solo dopo la sentenza di primo grado, avendo invece la Corte di merito riconosciuto detti accessori con decorrenza dal momento della domanda di primo grado fino al saldo (per la violazione dell’art. 345 c.p.c., ove siano richiesti in appello gli interessi corrispettivi, in luogo di quelli monitori oggetto della domanda introdotta in primo grado: Cass. n. 13415 del 2001; Cass. s.u. n. 375 del 1975; Cass. n. 23195 del 2010).
4. L’unico motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte di merito, riformando il capo di pronuncia sulle spese processuali di primo grado e ponendo a carico dell’appellato le spese del giudizio di impugnazione, avrebbe omesso di statuire sulla richiesta di restituzione degli importi versati – a tale titolo – in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato.
Il tribunale, accolta integralmente l’opposizione del Consorzio, aveva posto a carico dell’istituto di vigilanza le spese processuali, liquidate in Euro 4015,00, oltre accessori, per complessive Euro 5858,36.
La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello, riconoscendo in favore della Vedetta 2 la spettanza dei compensi per l’attività svolta fino al 30.4.2014 e disponendo la compensazione delle spese in misura di un terzo per il primo grado e con aggravio di quelle di appello a carico del Consorzio per l’importo di Euro 3627,00, senza tuttavia disporre il rimborso delle spese versate in esecuzione della pronuncia di primo grado, come esplicitamente richiesto dalla Vedetta 2 (richiesta menzionata anche a pag. 2 della sentenza impugnata), incorrendo nella violazione denunciata.
Seguono quindi l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità delle prime due censure, nonché l’accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021
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