Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39246 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14023/2019 R.G. proposto da:

C.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Ricca;

– ricorrente –

contro

doBank S.p.a. (già UGC Banca S.p.a. e prima ancora denominata Capitalia Service J.V. S.r.l.), quale mandataria di Banca di Roma S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Landolfi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Boncompagni, n. 16;

– controricorrente –

nonché contro B.F., S.S., e P.N.;

– intimati –

e nei confronti di:

Mercuzio Securitisation S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Merola, con domicilio eletto in Roma, via del Pollaiolo, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Domitilla Niccolò;

– interveniente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1876/2019 depositata il 3 aprile 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere dott. Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato assolutamente simulato l’atto di compravendita del 5 novembre 2002 nella parte relativa al trasferimento da B.F. a C.M. della quota indivisa di 1/2 della piena proprietà di immobili siti in *****.

Ha infatti ritenuto che, da un lato, sussistessero diversi elementi presuntivi convergenti a dimostrare il carattere fittizio sia della quietanza del prezzo contenuta nell’atto, che lo indicava come già anteriormente e per intero pagato, sia più in generale dell’alienazione intercorsa tra la B. e la C., e che, dall’altro, mancasse la prova – il cui onere, a fronte di quegli elementi, incombeva alla pretesa acquirente – dell’effettivo pagamento del prezzo, tale prova in particolare non potendo ricavarsi né dai testi (che avevano deposto de relato partium) né dai numerosi assegni bancari e dai vaglia cambiari prodotti dalla C. non essendone stata dimostrata, di alcuni di essi l’effettiva consegna, o al contrario risultando gli stessi consegnati a terzi, e per non essere comunque certa la provenienza delle somme.

Ha inoltre argomentato in ordine all’inconferenza delle difese svolte dalla convenuta circa la mancata pregressa conoscenza della B. e dei suoi debiti verso la banca e all’irrilevanza dell’acquisito possesso del bene.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.M. con due motivi, cui resiste doBank S.p.a., depositando controricorso.

3. Interviene nel presente giudizio, allegando di farlo ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la Mercuzio Securitisation S.r.l., quale cessionaria del credito di doBank S.p.a., della quale dichiarava di far proprie le difese.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’intervento di Mercuzio Securitisation S.r.l., cessionaria del credito di doBank S.p.a..

Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466, punto 1; Cass., 29/10/2019, n. 27737; 23/03/2016, n. 5759; Cass. 30/05/2014, n. 12179; Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass., 11/05/2010, n. 11375; Cass. 04/05/2007, n. 10215).

La giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ritenuto di ammettere il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, v. Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, v., ad es., Cass. n. 11375 del 2010, cit.; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, in particolare se contestata dalla controparte), ha ribadito il richiamato principio apportando deroga solo per i casi – che qui non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare e avendo il dante causa notificato ritualmente controricorso – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 27/11/2018, n. 30625; 07/06/2016, n. 11638).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed “in relazione al versamento del prezzo”: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367,1470,2697 e 2729 c.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; c) “illogicità e irragionevolezza della motivazione in ordine al prezzo versato, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Lamenta, in sintesi, che erroneamente la Corte d’appello, pur a fronte dei dati documentali da essa passati in rassegna, e pur avendo ritenuto effettivamente pagato quanto meno quattro dei quarantotto vaglia cambiari consegnati alla B., ha ritenuto assolutamente simulato il contratto di compravendita.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed “in relazione alla prova della simulazione”: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367,1414,2697 e 2729 c.c.; b) “illogicità e irragionevolezza della motivazione in ordine al ragionamento probatorio della corte d’appello”; c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene che: parte attrice non ha provato l’accordo simulatorio; al contrario essa ha provato che il suo acquisto non era fittizio attraverso la documentazione esibita e la prova testimoniale espletata; la vendita era intervenuta prima che sorgesse il credito azionato dalla banca; la B. aveva venduto nello stesso fabbricato altri immobili e per talune di tali vendite analoga iniziativa giudiziale di Capitalia era stata rigettata.

4. Il primo motivo è fondato, in relazione alla prima delle indicate prospettive censorie.

La corte d’appello ha, infatti, ritenuto il carattere assolutamente simulato della compravendita de qua in via presuntiva sulla base di un quadro indiziario che, così come descritto in sentenza, non giustificava tale conclusione, e i cui esiti ha inoltre ritenuto di potere integrare attraverso il ricorso ad una regola probatoria opposta a quella da osservarsi, così incorrendo nella denunciata violazione, da un lato, dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e, dall’altro, degli artt. 1414 e 2697 c.c., circa il riparto degli oneri probatori nelle azioni di simulazione.

4.1. Sotto il primo profilo giova rammentare che, secondo i criteri e i requisiti indicati da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785, la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare sotto i seguenti aspetti:

aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;

bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’e’ noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).

La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.

La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria”.

Ebbene, nella specie, la critica si indirizza correttamente nei binari suindicati della violazione di legge là dove segnala, fondatamente, la sottovalutazione in sentenza – in violazione del requisito della concordanza – di un elemento indiziario (quello dell’accertato pagamento di una sia pur minima quota di prezzo, portata da quattro vaglia cambiari emessi all’ordine della B. e sui quali è apposto dalla banca domiciliataria il timbro “pagato”) evidentemente in contrasto con la spiegazione probabilistica del complessivo quadro fattuale in termini di simulazione “assoluta” del prezzo, la quale presuppone che il prezzo nella sua interezza non sia stato, neppure in minima parte, pagato.

4.2. E’ a questo punto del ragionamento che si colloca l’ulteriore error iuris fondatamente dedotto in ricorso.

La corte partenopea, infatti, evidentemente consapevole dell’antinomia del dato, ne minimizza la rilevanza sul rilievo che “anche in questo caso non è possibile stabilire da dove provenga il denaro impiegato per il pagamento”.

Così argomentando, però, utilizza erroneamente a sfavore della parte convenuta nel giudizio di simulazione la mancata acquisizione di un elemento di giudizio che non era la convenuta, ma piuttosto l’attrice, a dover introdurre nel processo.

E’ certo, infatti, che la prova della simulazione incombe su colui che ne chiede l’accertamento.

Ne consegue che, come affermato in un caso simile da Cass. 19/09/2017, n. 21612, pertinentemente evocata in ricorso, in presenza di un elemento probatorio, quale appunto la prova del pagamento parziale del prezzo, era necessario privare di efficacia probatoria tale elemento di segno contrario, dimostrando quindi -dalla parte che era gravata del relativo onere – che in realtà il trasferimento della proprietà del bene non aveva visto il pagamento di alcun corrispettivo, nemmeno parziale.

In tale prospettiva l’eventuale diversa provenienza del danaro impiegato per il pagamento parziale del prezzo avrebbe già in generale assai dubbia rilevanza ai fini dell’accertamento del carattere “assolutamente” simulato della vendita, certo è però che non è il convenuto nell’azione di simulazione a dover dimostrare la provenienza da risorse di propria pertinenza, ma semmai la parte che intende ottenere l’accoglimento della domanda a dover dimostrare il contrario.

5. Per le considerazioni esposte il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo.

La sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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