Appalto, direttore dei lavori, funzione, responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, esclusione

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39448 del 13/12/2021

Pubblicato il
Appalto, direttore dei lavori, funzione, responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, esclusione

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per “culpa in vigilando” dell’amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva omesso di controllare l’idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22002/2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Forte Tiburtino n. 98, presso lo studio dell’avvocato Bonfiglio Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fugazzola Francesco;

– ricorrente –

contro

Coges S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Coppetti Aldo;

– controricorrente –

e contro

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Santi Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio dell’avvocato Valensise Luigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Cadei Giovanni;

– controricorrente –

e contro

Unipol Assicurazioni S.p.a.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 16/07/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

– V.A., quale conduttore di un locale commerciale sulla ***** e cedente ramo d’azienda del ristorante denominato “*****” – con corrispettivo annuo di oltre diecimila Euro – convenne in giudizio la Coges S.r.l., il progettista e direttore dei lavori architetto M.S. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla prolungata chiusura della detta strada a causa della necessità, ritenuta sussistente dal Comune, di effettuare nuovamente i lavori di pavimentazione, con chiusura complessiva della detta strada per un periodo complessivo di oltre due anni.

– In corso di causa la Coges S.r.l. chiamò in giudizio la propria compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.a., che si costituì in causa.

– Il Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio di tutte le parti, assunte le sole prove testimoniali dedotte dalla difesa dei convenuti, rigettò la domanda principale del V., rigettò la domanda di manleva svolta dalla Coges S.r.l. nei confronti della compagnia assicuratrice e quella proposta, dalla stessa Coges S.r.l., nei confronti del direttore dei lavori M.S. e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal M. nei confronti della Coges S.r.l..

– La sentenza venne appellata in via principale da V.A. e, con impugnazione incidentale condizionata, dalla Coges S.r.l., nei confronti del solo M.,

– La Corte di Appello di Brescia, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha respinto l’impugnazione principale.

– La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a tre motivi, da V.A..

– Resistono, con separati controricorsi, la Coges S.r.l. e M.S..

– UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata.

– Il P.G. non ha presentato conclusioni.

– Il ricorrente e la Coges S.r.l., hanno depositato memorie per l’adunanza camerale partecipata del 16 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Il ricorso si articola su tre motivi, di cui due relativi alla posizione della Coges S.r.l. e il terzo, di omessa pronuncia, relativo alla posizione dell’architetto M.S., direttore dei lavori.

– Il primo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Brescia, pur in presenza di un comportamento inadempiente dell’appaltatore, sia in ordine al ritardo nell’ultimazione dell’opera pubblica che in ordine alla sua difettosa realizzazione che ne aveva comportato il rifacimento, non ne ha fatto conseguire la responsabilità, oltre che nei confronti della stazione appaltante, anche nei confronti dei soggetti terzi danneggiati dal protrarsi della chiusura della strada pubblica.

– Il secondo mezzo afferma errore di percezione della prova, violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte di Appello rilevato che l’appellante, lamentato un danno subito a seguito della chiusura al traffico veicolare di via Cavallotti, anche per il periodo successivo al 15 novembre 2009, aveva fornito la prova documentale di detta ulteriore chiusura e dell’imputabilità di essa alle controparti.

– Il terzo, e ultimo, motivo, afferma vizio processuale di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello di Brescia, a fronte della domanda risarcitoria proposta nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori, Coges S.r.l., e del progettista e direttore dei lavori medesimi, l’architetto M.S., aveva escluso ogni responsabilità in capo alla società appaltatrice, mettendo ogni giudizio e pronuncia sulla condotta del progettista e direttore dei lavori.

– Il ricorso presenta profili di aspecificità, in quanto in una prima parte afferma che i lavori di rifacimento della *****, sarebbero durati “oltre due anni” ma in concreto individua il periodo temporale dal 15 ottobre 2009 al marzo 2011 e quindi in un aro complessivo di poco inferiore ai 18 mesi.

– Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 c.c., è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con l’affermazione decisoria della sentenza d’appello laddove la Coges S.r.l. è scriminata per la intervenuta sospensione dei lavori su autorizzazione del Comune di Treviglio, ossia della stessa stazione appaltante.

– Il primo motivo di ricorso non spiega, inoltre e, si dimostra altresì inammissibile, per quale ragione i potenziali avventori del ristorante ubicato nell’immobile locato non si sarebbero potuti recare presso l’esercizio commerciale a pranzo o a cena a piedi, posto che è incontestato, dalla stessa difesa del V., che la ***** era chiusa, totalmente, soltanto al traffico veicolare e non anche a quello pedonale.

– Il secondo mezzo pone censura di percezione della prova: violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

– E’ incontroverso che le prove articolate dal V. non sono state ammesse, né in primo né in secondo grado, ma ciò sulla base della circostanza, costituente il perno della decisione negativa sull’istruttoria richiesta, adeguatamente valorizzata dalla motivazione della sentenza d’appello, che la chiusura della ***** non era integrale ossia, come già sopra rilevato, in relazione al primo motivo di ricorso, i pedoni potevano circolare su di essa e, quindi, per recarsi al ristorante potevano rinunciare all’uso dell’auto, salva l’ipotesi in cui non potessero autonomamente deambulare, ma in tal caso l’inconveniente sarebbe stato ovviabile con altri mezzi, quali ausili appositi (carrozzelle o sedie ruotate).

– Inoltre, nella prospettazione del secondo motivo di ricorso non vi è alcuna concreta allegazione circa il fatto che la ***** fosse, prima dei lavori, integralmente aperta al traffico e che vi fossero parcheggi su di essa, in guisa che gli avventori del ristorante potessero facilmente parcheggiare.

– Il terzo motivo è per omessa pronuncia sulla posizione del progettista e direttore dei lavori, l’architetto M.S..

– Il rigetto della domanda nei suoi confronti è stato implicitamente effettuato dalla Corte di appello di Brescia, con il rigetto della domanda nei confronti della Coges S.r.l. per la mancata individuazione di profili di colpa anche nella condotta del M., che, come questi afferma in controricorso, senza che detta affermazione sia adeguatamente contrastata, aveva sempre proceduto di comune accordo con la stazione appaltante, ossia con il Comune di Treviglio, nel disporre le varie sospensioni dei lavori.

– La pronuncia impugnata e’, peraltro, sul punto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e alla quale intende dare seguito, secondo la quale (Cass. n. 20667 del 30/09/2014 Rv. 633486 – 01): “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per “culpa in vigilando” dell’amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva omesso di controllare l’idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto)”.

– Il terzo mezzo e’, pertanto, anch’esso, inammissibile.

– Il ricorso deve, pertanto, nel riscontro di ragioni d’inammissibilità di tutti i suoi motivi, essere dichiarato inammissibile.

– Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata – in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00 in favore di M.S. e in Euro 7.200,00 per Coges S.r.l., oltre Euro 200,00 per esborsi su entrambi gli importi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 16 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472