Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40749 del 20/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9491/2017 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, al viale G.

Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Zangrilli Paola, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola Di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avvocato Bouché Franco, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola Di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avvocato Bouché Franco che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. – intimata avverso la sentenza n. 5990/2016 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15/09/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Isabella Settani, per delega orale dell’avvocato Bouché, per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

L.P. impugna, con atto affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5990 del 07/10/2016, di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la sua opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Resistono, con separati controricorsi, B.P. e C.S..

Equitalia Riscossione S.p.a. è rimasta intimata.

Le questioni di merito attengono all’asserita applicazione di un tasso usurario su prestiti, o comunque sulle dazioni di denaro, effettuate da B.P. in favore della L.; e, pertanto, a seguito del mancato rimborso del capitale, era stata iniziata procedura esecutiva dal mutuante B. nei confronti della mutuataria L., con intervento nell’esecuzione di C.S..

Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021 (non tenuta in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2).

La sola ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che sussista la necessità di una preliminare verifica dell’ammissibilità del ricorso della L., sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c..

Tale verifica, secondo la valutazione del Collegio, conduce ad esito negativo.

La procura rilasciata da L.P. al suo difensore avvocato Paola Zangrilli – risulta redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, e, oltre a essere senza data, non contiene in alcun modo il riferimento, né generico né specifico, alla sentenza impugnata e tantomeno alla fase del processo (ossia al giudizio di cassazione) limitandosi a un generico riferimento al “presente giudizio”, il che, unitamente ai riferimenti all’essere la parte stata edotta sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e all’assistenza legale anche nell’eventuale fase esecutiva, induce a ritenere che si tratti di una procura alle liti riferibile al giudizio di primo grado.

Orbene, secondo il più recente e rigoroso indirizzo di questa Corte (Cass. n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 – 01; conf., successivamente: Cass. n. 04069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Cass. n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Cass. n. 00905 del 20/01/2021, Rv. 660201 – 01; in precedenza: Cass. n. 06070 del 21/03/2005, Rv. 580207 – 01; Cass. n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155 – 01; sempre nel medesimo senso, anche con specifico riguardo alla materia della protezione internazionale: Cass. n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Cass. n. 25447 del 11/11/2020, Rv. 659736 – 01): “e’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita “per tutte le fasi e gradi del presente giudizio”)”.

Il ricorso si appalesa, per detta ragione di rito, inammissibile.

In punto di formulazione dei motivi di ricorso il Collegio deve rilevarne, altresì, l’inammissibile formulazione.

Il ricorso da pag. 2 a pag. 46 è composto dalla giustapposizione degli atti processuali, sia di parte ricorrente, L.P., di primo e secondo grado, rispettivamente dinanzi al Tribunale di Tivoli e alla Corte di Appello di Roma, nonché di atti delle controparti e di alcuni provvedimenti adottati in corso di causa e ciò fino a pag. 45 dell’atto, mentre solo le successive ventidue pagine sono dedicate ai motivi.

Ciò costituisce ulteriore, idonea ragione per dichiarare il ricorso inammissibile in quanto (Sez. U. n. 5698 del 11/04/2012 Rv. 621813 – 01): “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

Il richiamato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato pure di recente ribadito (Cass. n. 08245 del 04/04/2018 Rv. 647702 – 01).

La conclusione di inammissibilità e’, peraltro, suffragata anche da una breve disamina dei motivi.

Il primo motivo afferma violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (da pag. 46 a pag. 49): esso è inammissibile in quanto si limita sostanzialmente a rimettere, alla Corte l’individuazione dei vizi della sentenza impugnata, poiché chiede che dal raffronto tra l’atto di appello e la sentenza della Corte territoriale questa Corte individui le ragioni dell’errata dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Inoltre il motivo e’, in prevalenza, composto mediante il richiamo di massime giurisprudenziali di legittimità, alcune anche aventi riferimento alla previgente formulazione dell’art. 342 c.p.c..

Il secondo motivo (da pag. 49 a pag. 52) è formulato per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla “documentazione presente agli atti del giudizio ex art. 615 c.p.c., in combinato con l’art. 2697 c.c.”: la stessa formulazione del motivo è sufficiente alla dichiarazione di inammissibilità, in quanto l’individuazione del fatto controverso non può essere rimessa all’opinamento (a finanche alla ricerca) del giudice di legittimità.

Il terzo motivo verte sull’avere del tutto omesso la sentenza d’appello la motivazione circa le prove testimoniali. Il mezzo è inammissibile, in quanto, se è vero che la Corte ha del tutto omesso di prendere in esame le prova, è altrettanto vero che manca in ricorso l’indicazione di dove e quando, in fase di appello, era stata sottoposta la censura alla sentenza di primo grado che aveva anch’essa ignorato il compendio testimoniale.

Il quarto motivo torna sul vizio di omesso esame, ma è del tutto generico e si riduce a quattro facciate e chiede ancora una volta che sia la Corte a individuare i fatti decisivi di cui è stato omesso l’esame.

Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472