LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29118-2019 proposto da:
C.C., C.F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’Avvocato CINZIA AMMIRATI, rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, M.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 157/2019 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che C.F.A. e C. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 157/19, del -l marzo 2019, del Tribunale di Castrovillari, che – rigettando l’appello dagli stessi esperito contro la sentenza n. 387/15, del 12 novembre 2015, del Giudice di Pace di Rossano (ex Corigliano Calabro) – confermava la condanna di M.D., in solido con il proprio assicuratore per la “RCA”, società Unipol Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Unipol”), a risarcire agli odierni ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale, le somme, rispettivamente, di 1.508,97 e di Euro, 1.516,61, oltre accessori di legge;
– che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono di essere stati vittima di un sinistro stradale, verificatosi in Cantinella di Corigliano Calabro il 16 settembre 2010, per esclusiva responsabilità del M., che convenivano in giudizio, unitamente al suo assicuratore per la “RCA”, società Unipol, per conseguire il ristoro dei danni subiti;
– che il giudice di prime cure, istruita la causa attraverso prove documentali e testimoniali e l’espletamento di due diverse CTU, accoglieva la domanda, sebbene limitando la misura del risarcimento del danno non patrimoniale nei limiti sopra meglio indicati;
– che esperito gravame dagli attori, in relazione alla statuizione sul “quantum debeatur”, il giudice di appello lo respingeva, senza dare corso alla richiesta di rinnovazione della consulenza espletata in primo grado, quantunque gli appellanti avessero lamentato che il primo giudice, nel valutare l’entità dei postumi delle lesioni conseguenti al sinistro, avesse omesso di valutare le contestazioni mosse all’elaborato dell’ausiliario;
– che avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ricorrono per cassazione i C., sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
– che si censura la sentenza impugnata in quanto nella stessa non si rinverrebbe alcuna decisione, neppure implicita, in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU;
– che sono rimasti solo intimati il M. e la società Unipolsai;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata ai ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 15 ottobre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, in primo luogo, va rilevata l’inammissibilità della censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5):
– che essendo stato il gravame, esperito dagli odierni ricorrenti contro la decisione del giudice di prime cure, indirizzato avverso sentenza resa in data 12 novembre 2012, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012;
– che siffatta circostanza determina l’applicazione, “ratione temporis”, dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – clual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
– che, poi, quanto alla violazione dell’art. 196 c.p.c., anch’essa ipotizzata dai ricorrenti in relazione alla decisione del giudice di appello di non dare corso alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, la censura non è fondata;
– che deve, qui, ribadirsi che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza” (lo stesso è a dirsi, evidentemente, anche per il conferimento di una nuova consulenza, visto che il giudice di appello “non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova Gni, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”; Cass. Sez. 3, sera. 29 settembre 2017, n. 22799, Rv. 645507-01), “senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21525, Rv. 645507-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2011, n. 15666, Rv. 619230-01);
– che, nella specie, tale motivazione implicita risulta, oltretutto, assai chiaramente dalla sentenza impugnata (al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti), ove si abbia riguardo a quel passaggio della stessa in cui si afferma che il giudice, “quale “peritus peritorum””, ha ritenuto di non poter riconoscere a ciascuno degli appellanti “alcun ulteriore punto di invalidità permanente”, e ciò “tenuto conto” non solo delle diagnosi dei traumi riportati dai C., ma anche “delle risultanze della espletata CTU medica e delle osservazioni e contestazioni all’uopo mosse dagli istanti all’elaborato peritale”, conclusione ulteriormente esplicitata dal giudice di appello attraverso la considerazione che “nessuno dei traumi riscontrati è stato oggetto di positivo accertamento clinico strumentale di natura obiettiva, nell’immediatezza dei fatti, in linea con quanto disposto dall’art. 139 codice delle assicurazioni, comma 2”;
– che il ricorso va, dunque, rigettato;
– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimati la società Unipol e il M.;
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quella prevista per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021