Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.436 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1010-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA Via PORTUENSE N. 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ELENA ARGENTO;

– ricorrente –

contro

G.G., L.S., S.A.S., R.C., V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/07/2014 R.G.N. 759/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo sull’impugnazione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, confermava la pronuncia del Tribunale di Nicosia che aveva accolto la domanda degli odierni intimati, infermieri in servizio presso il presidio ospedaliero di ***** (diramazione funzionale e strutturale dell’ASP di Enna, già AUSL n. ***** di Enna), intesa ad ottenere il riconoscimento del compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati oltre il tetto di sei mensili previsto dall’art. 7 c.c.n.l. Comparto sanità pel periodo da dicembre 2004 ad agosto 2010;

la Corte territoriale, dato atto che l’oggetto della domanda era costituito dall’inadempimento contrattuale dell’azienda datrice di contenere a sei mensili i turni di pronta disponibilità del personale infermieristico, riteneva che la previsione contrattuale invocata dai dipendenti prescrivesse come regola un limite massimo di sei disponibilità mensili, con ciò consentendo, in presenza di esigenze eccezionali, il superamento del numero fissato dalla norma;

rilevava che il superamento di tale limite fosse nella specie incontroverso e risultasse comunque dalla documentazione prodotta dagli infermieri, senza che l’Azienda avesse dimostrato la sussistenza di esigenze eccezionali tale da imporre un’organizzazione di lavoro determinante lo svolgimento di un numero maggiore di turni di pronta disponibilità;

riteneva che la violazione ingiustificata della regola di cui alla previsione pattizia si risolvesse in un inadempimento privando i soggetti interessati della possibilità di organizzare liberamente la propria giornata di riposo, limitandone, di fatto, il godimento;

assumeva che all’inadempienza contrattuale dell’Ente datoriale corrispondesse il diritto ad un compenso ulteriore rispetto a quello ancorato dall’Azienda ai sei giorni di turno mensili, considerando che, in tutta evidenza, l’indennità già prevista dall’art. 7 del c.c.n.l. è calcolata per l’ipotesi normale di espletamento di un numero di disponibilità rientrante nella previsione contrattuale;

respingeva l’impugnazione incidentale dei dipendenti intesa ad ottenere, per tali turni di reperibilità effettuati oltre il limite di cui all’art. 7, un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla disposizione pattizia e riteneva che, in assenza di accordo aziendale, correttamente il primo giudice avesse utilizzato come parametro l’unico dato retributivo certo, costituito, appunto, dal compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il servizio di pronta disponibilità;

2. l’ASP di Enna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi successivamente illustrati da memoria;

3. i dipendenti sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’ASP ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. integrativo al c.c.n.l. 7.4.1999 del personale del Comparto Sanità 20.9.2001 in relazione all’art. 1363 c.c. in tema di interpretazione dei contratti nonchè in relazione D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 8, 40;

sostiene che lo stesso tenore della norma depone per il carattere non tassativo del limite di sei turni previsto;

assume che l’espressione di regola indica il numero minimo di pronte disponibilità che possono essere richieste essendo consentito all’azienda di richiedere più di sei turni in presenza di determinate esigenze eccezionali e remunerate (così come previsto dall’art. 38 c.c.n.l.) e che la ratio della previsione è quella di assicurare un adattamento sistematico della norma contrattuale alle esigenze di servizio, valutate concordemente con le oo.ss.;

rileva che la non perentorietà del limite di sei turni mensili e la mancata previsione di compensi aggiuntivi per il caso di sforamento avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere la natura fissa e non variabile del compenso previsto per il tetto di sei turni di cui all’art. 7, comma 6;

2. con il secondo motivo l’ASP denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. integrativo al c.c.n.l. 7.4.1999 dell’Area Comparto 20.9.2001 in relazione all’art. 1363 c.c. in tema di interpretazione dei contratti nonchè in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 8, 40;

sostiene che nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto al di fuori delle previsioni deì contratti collettivi cui, nel sistema dell’area pubblica, corrisponde un limite di spesa;

3. con il terzo motivo l’ASP denuncia 7 del c.c.n.l. integrativo al c.c.n.l. 7.4.1999 del personale dei Comparto Sanità 20.9.2001 in relazione all’art. 1367 c.c. in tema di interpretazione dei contratti nonchè in relazione all’art. 36 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’interpretare detta disposizione privandola della sua efficacia precettiva, in violazione del principio ermeneutico integrativo di conservazione del contratto;

ribadisce che il trattamento economico che si invoca non è contemplato dalla legge e da fonti ad essa equiparate;

4. il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, non può essere accolto;

4.1. si rileva innanzitutto un profilo di inammissibilità in quanto la ricorrente trascrive il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado solo limitatamente a taluni stralci ed egualmente fa con riguardo alla sentenza di primo grado;

tale tecnica espositiva non consente una sicura contezza della domanda fatta valere dagli odierni intimati non emergendo, in particolare, se il compenso aggiuntivo preteso sia tale rispetto a quanto ricevuto per i sei turni di cui alla previsione pattizia (v. infra) ovvero sia tale rispetto a quanto ricevuto per i turni ulteriori rispetto ai suddetti sei;

non emerge, infatti, con chiarezza se per tali turni eccedenti i dipendenti abbiano comunque ricevuto un compenso e come lo stesso sia stato quantificato (a pag. 5 del ricorso per cassazione la ricorrente fa riferimento ad una remunerazione come straordinario ma di ciò non è fornita alcuna dimostrazione), se sia stata comunque avanzata dai predetti una domanda risarcitoria;

nè sono di ausilio, sul punto, le doglianze della ricorrente, pressochè tutte incentrate nel proporre a questa Corte una interpretazione della norma contrattuale denunciata come intesa a consentire un superamento del limite dei sei turni mensili di pronta disponibilità;

depone, peraltro, per una prospettata tesi difensiva nel senso della insussistenza di un diritto al compenso per i turni aggiuntivi quanto pure sostenuto dall’ASP, laddove quest’ultima assume che nessuna retribuzione sarebbe dovuta per le ore di lavoro in pronta disponibilità svolte al di fuori del limite di turni previsto per essere la previsione pattizia interamente regolativi della remunerazione del servizio di pronta disponibilità (stante la non tassatività del limite previsto ed il carattere di ‘unitariò ristoro legato al maggior impegno profuso per garantire la reperibilità);

4.2. l’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del c.c.n.l. del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, specificamente intitolato “Servizio di pronta disponibilità” stabilisce che: 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni d’emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso e agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le modalità di cui al comma 1 e i plani per l’emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c.c.n.l. 7.4.99. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a un’indennità di Lire 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore. 7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi. (…). 10. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al mese (…). 14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 1, del c.c.n.l. 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell’art. 39, comma 4, lett. d), del c.c.n.l. 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 del presente articolo”;

4.3. la disposizione è chiara nello stabilire che la pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a un’indennità di 40.000 (Euro 20,66) per ogni 12 ore e nell’indicare che, di regola, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni di pronta disponibilità al mese;

l’indennità è, dunque, riconosciuta per il solo fatto di effettuare il turno di pronta disponibilità e l’indicato limite di sei giorni non è un tetto di spesa ma una disposizione prevista per garantire al dipendente il pieno recupero delle energie psicofisiche;

4.4. questa Corte ha già affermato che in tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del c.c.n.l. comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva (v, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380);

il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al medesimo art. 7, comma 10 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche;

4.5. in realtà la disposizione qui in esame non esclude che l’indennità nella misura indicata al comma 6 sia da attribuirsi anche ai turni di disponibilità eccedenti il limite di sei giorni;

per tale aspetto, infatti, la disposizione è in sè precettiva (restando, come detto, programmatica con riguardo al il limite di sei turni al mese) anche se è rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e deì servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità;

4.6. d’altra parte la Corte d’appello ha escluso la fondatezza delle maggiori pretese dei ricorrenti intese ad ottenere un compenso in misura superiore a quello previsto per i turni di disponibilità ordinari ed ha ritenuto di limitare le stesse al compenso (L 40.000 – Euro 20,66) previsto dalla contrattazione collettiva, il che consente di ritenere, in mancanza di elementi di segno contrario – stante anche, come evidenziato in premessa, la carenza degli elementi a disposizione di questa Corte -, che tale compenso ben può essere stato attribuito quale compenso aggiuntivo rispetto ad un preteso tetto di spesa dei sei turni e non quale duplicazione dell’importo di cui alla medesima contrattazione collettiva, laddove in ipotesi (indimostrata) già corrisposto tale importo per tutti i turni eccedenti;

4.7. nè vale obiettare che per tali turni eccedenti il limite di sei mensili, in caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario, perchè lo stesso ragionamento potrebbe farsi anche per i turni rientranti nel suddetto limite;

4.8. egualmente non può assumere valore dirimente il comma 14 dell’art. 7 del c.c.n.l. che si limita a rimettere alla contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, la destinazione in tutto o in parte dei relativi risparmi alle finalità dell’art. 39, comma 4, lettera d), del c.c.n.l. 7 aprile 1999 ovvero la rideterminazione dell’importo dell’indennità di cui al medesimo art. 7, comma 6;

4.9. neppure può essere utile ad evitare tali effetti il rilievo secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una sostanziale indisponibilità della spesa della P.A., atteso che, per un verso, tale indisponibilità avrebbe potuto riguardare il diritto alla gestione di una certa spesa e non certo i fatti posti dagli odierni intimati a base della loro istanze creditorie e, per altro verso, tale indisponibilità avrebbe dovuto interessare la responsabilità (eventuale) di chi dispose ed autorizzò il servizio di pronta disponibilità e non certamente il dipendente, che al rispetto di tali turni di servizio era tenuto;

4.10. si aggiunga che il principio di cui a Cass. n. 25380/2017 sopra ricordato è stato anche chiarito precisandosi (ancorchè con riferimento all’art. 17, comma 4, del c.c.n.l. 2002-2005 Comparto dirigenti) che va in ogni caso fatta salva l’ipotesi di abuso (per numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze), di cui in giudizio si può vagliare la contrarietà alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale (v. Cass. 6 luglio 2015, n. 13935; Cass. n. 25380/2017 cit.; Cass. 8 novembre 2019, n. 28938);

in particolare nella decisione n. 28938/2019 da ultimo citata è stato evidenziato che lo svolgimento del turno eccedentario di reperibilità, anche soltanto passiva, laddove sistematico, non può comportare che lo stesso non venga compensato in alcun modo, perchè, in tal caso, si verifica una lesione di plurimi diritti fondamentali del dipendente (principalmente previsti dall’art. 36 Cost.) oltre che dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nell’impiego pubblico privatizzato, si traducono nell’obbligo dell’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;

4.11. anche sotto tale profilo la sentenza va tenuta ferma considerato che, nella fattispecie in esame, i giudici di appello hanno ravvisato la sussistenza di un inadempimento nella sistematicità del superamento del limite dei sei turni ed evidenziato che l’AUSL non avesse fornito la prova della esistenza di esigenze eccezionali (e cioè della presenza di una eccezione alla regola) ed anzi neppure allegato, anche in forma di semplice prospettazione, quali fossero state le situazioni particolari che, nel corso degli anni, dal 2004 al 2010, potevano aver giustificato sistematicamente il superamento del tetto contrattuale delle disponibilità mensili;

l’indicato passaggio argomentativo non è stato specificamente censurato dall’ASP che si è limitata ad insistere sull’interpretazione della disposizione pattizia nel senso del carattere non tassativo del limite ivi previsto e sul fatto che per le eccedenze la regolamentazione remunerativa avrebbe dovuto essere convenuta in sede sindacale;

invero il nucleo fondante la decisione impugnata è che l’eccezione alla regola (sei turni) fosse divenuta essa stessa regola, in assenza di reali necessità, così “privando il soggetto interessato di potere liberamente organizzare la propria giornata di riposo, limitandone, di fatto, il godimento e ciò anche se al termine del servizio non si siano presentate reali necessità di intervento”, il che (pur lasciando inalterato il profilo di inammissibilità di cui al punto sub 4.1. che precede) consente di attribuire alla operata liquidazione una valenza comunque in qualche modo risarcitoria che, sotto questo profilo, non è stata censurata dall’appellante nè con riferimento all’au del ristoro ed al corrispondente onere probatorio nè con riguardo ad una eventuale non corrispondenza rispetto a quanto richiesto dai dipendenti;

5. per tali motivi il ricorso va rigettato;

6. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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