Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.47 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4489-2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. CRISTIANO PAGANO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.R., rappresentata e difesa dall’avv. GRAZIA DALLARA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11.1.2012 S.S. e C.N. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo C.R. invocandone la condanna a rilasciare l’alloggio di proprietà di essi attori, sito in Comune di ***** e occupato dalla convenuta. Quest’ultima si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo di occupare legittimamente l’immobile, in virtù del comodato gratuito con il quale gli attori avevano concesso il bene in uso a, S.O., figlio di C.N. e marito di C.R., affinchè esso fosse adibito ad abitazione degli sposi e della loro famiglia.

Con sentenza n. 4293/2013 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando gli attori alle spese.

Interponevano appello gli originari attori e si costituiva in seconde cure la C., resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1332/2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione S.S. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso C.R..

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che il bene immobile oggetto di causa era di esclusiva proprietà di S.S., il quale, già proprietario dei 2/6 del bene, ne era divenuto proprietario esclusivo nelle more del giudizio, a causa del decesso prima del padre, S.M., e poi della madre, C.N.. Il giudice di merito avrebbe dunque dovuto qualificare la domanda come azione di rivendicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 948 c.c., e non invece come azione di natura personale finalizzata a recuperare la disponibilità di un bene concesso in comodato.

La censura è inammissibile.

Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte di Appello ritiene non contestata e ampiamente dimostrata la proprietà del bene in capo al S. (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), onde non si configura alcun profilo di omesso esame di detta circostanza, dalla quale tuttavia il giudice di merito non ha fatto discendere l’accoglimento della domanda di rilascio dell’immobile, a causa del fatto che quest’ultimo era stato concesso in comodato al nucleo familiare composto dalla C. e dal marito S.O..

Nè è possibile ravvisare un profilo di omesso esame nel fatto che il giudice di merito abbia interpretato la domanda in termini diversi da quelli proposti dall’odierno ricorrente, poichè “La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004 (Rv. 569894).

Nel caso di specie, non si configura alcun profilo di nullità processuale, nè un vizio nel ragionamento logico che ha condotto il giudice di merito a rilevare il contenuto del petitum, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè un errore incidente sulla qualificazione giuridica dei fatti allegati dall’attore, poichè lo stesso ricorrente dà atto, nella narrativa del ricorso, che la domanda era stata proposta, in prime cure, nelle forme alternative dell’azione reale di rivendicazione e di quella personale di restituzione del bene. Il giudice di merito, quindi, ha pronunciato in modo coerente con la domanda, configurandola sub specie di azione personale di restituzione, all’esito di un giudizio di fatto condotto in perfetta aderenza al petitum proposto dalla parte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, Rv. 632593).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803,1809 e 1810 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte siciliana avrebbe dovuto inquadrare il comodato disposto in favore della C. e del marito nell’ambito del cosiddetto “precario”, regolato dall’art. 1810, con conseguente obbligo del comodatario di restituire il bene al comodante a semplice richiesta di quest’ultimo.

La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente richiama, a favore della tesi prospettata, un precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 07/07/2010, Rv. 614013) che risulta tuttavia isolato. La prevalente giurisprudenza, precedente e successiva, di questa Corte, infatti, è concorde nel ritenere che qualora il comodato sia stato concluso per assicurare la destinazione del bene a casa familiare, esso è “… riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014, Rv. 633004 – 01; cfr., anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004, Rv. 575656; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13592 del 21/06/2011, Rv. 618353; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 09/02/2016, Rv. 638982).

La Corte palermitana ha ritenuto provato che l’immobile oggetto di causa era stato a suo tempo concesso da C.N. e S. Mario, genitori di S.S. e S.O., a quest’ultimo e a sua moglie C.R., “… in occasione del matrimonio e per soddisfare le esigenze abitative della famiglia” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha pertanto fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte, riconducendo il rapporto alla disciplina di cui agli artt. 1803 e ss. c.c. e riconoscendo la “… facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2)” (cfr. ancora pag. 6).

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente contesta il regolamento delle spese processuali operato dal giudice di merito.

Anche questa censura è inammissibile, poichè la Corte di Appello ha governato le spese in applicazione del principio generale della soccombenza.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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