Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42045 del 30/12/2021
Mentre nell’azione di rivendica l’attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo certo e chiaro e chiede nell’atto introduttivo la restituzione usurpata, specificandone con esattezza l’estensione, la misura ed i confini, nell’azione di regolamento dei confini, invece, l’attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall’avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo.
Poiché la determinazione del confine può comportare l’attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall’altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell’azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine.
L’azione di regolamento di confini non muta natura, trasformandosi in quella di rivendica, nel caso in cui l’attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. 25 settembre 2018 n. 22645). Pertanto, l’azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio (effetto recuperatorio della proprietà) di una porzione di fondo indebitamente posseduta.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34596 del 16/11/2021
L’azione di restituzione si differenzia da quella di rivendicazione per il fatto che la prima è di natura personale e presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall’attore o dal suo dante causa in forza di un rapporto successivamente venuto meno con il conseguente sorgere obbligo di restituzione.