LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1710/2020 proposto da:
K.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO SASSANO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PESCARA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di PESCARA, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 5789/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/7/2020 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO
Che:
1. il giudice di pace di Pescara ha respinto il ricorso proposto da K.C. avverso il provvedimento con cui il prefetto della città ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino senegalese non avente titolo per permanere sul territorio nazionale;
2. il giudice monocratico, con ordinanza del 5 dicembre 2019, ha osservato – per quanto qui ancora interessa – che il ricorrente “risultava in irregolare posizione di soggiorno dal 2010, in quanto la domanda di emersione inoltrata dallo stesso ex L. n. 102 del 2009, risultava essere stata rifiutata per mancanza dei presupposti normativi (vedasi all. 1 in atti)”;
3. per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il soccombente affidato ad un unico motivo; il Prefetto di Pescara ed il Ministero dell’Interno restano intimati.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.;
anche nelle controversie in materia di immigrazione è applicabile il risalente principio in base al quale questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005; Cass. n. 23381 del 2004);
tale principio è stato ribadito di recente proprio in un caso concernente la materia dell’immigrazione (Cass. n. 4069 del 2020) laddove è stata affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della decisione impugnata e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla pronuncia o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio; in quel caso la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con… più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali….”;
anche nel caso che ci occupa la procura conferita su foglio separato non solo non contiene alcun specifico riferimento al provvedimento impugnato ma riferisce di un “ampio mandato all’Avv. Stefano Sassano per rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio di mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, arbitrati, giudizi in primo e secondo grado nonchè in quelli eventuali di opposizione e/o esecuzione e in fase di legittimità presso la Suprema Corte di Cassazione”, unitamente ad “ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di conciliare e transigere, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, spiegare domanda riconvenzionale, rinunziare agli atti del giudizio ed all’azione, accettare rinunzie, delegare altri procuratori e difensori, nonchè firmare in nome e per conto qualsiasi atto compreso il presente”, con un tenore che il Collegio giudica incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima;
2. quindi il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va liquidato per le spese in quanto le pubbliche amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva;
non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2021