Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.655 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10099-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via degli SCIPIONI n. 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO PASQUALE MASUCCI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI p.a., R.A., AXA ASSICURAZIONI MILANO S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2339/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

M.M. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Foggia, R.G. n. 8466 del 20/09/2018, n. 2339/2018, quale giudice di appello, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Apricena di rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dal M. per un asserito incidente stradale tra la sua Audi A6 e una Fiat Punto, di proprietà di R.A. e condotta da I.G..

I motivi di legittimità censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 c.p.c. e inadeguata valutazione della testimonianza di L.A..

Il secondo motivo deduce ancora violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c..

Il terzo, e ultimo motivo, afferma violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 2054 c.c..

I motivi di ricorso occupano poco più di due pagine, e seguono una scarna descrizione dei fatti di causa, che attiene principalmente alla pregressa fase del giudizio, senza null’altro precisare.

Ciò sarebbe sufficiente alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Il primo motivo è, comunque, di per sè inammissibile, in quanto richiama apoditticamente l’art. 111 Cost, senza specificare quale sua parte si assume violata, e, inoltre, con riferimento all’art. 115 c.p.c. deve ribadirsi che perchè si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma della detta norma è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640194 – 01): il giudice di appello ha affermato che la testimonianza del L. era insufficiente a formare il convincimento giudiziale, in carenza di ulteriori riscontri.

Il secondo mezzo è del pari inammissibile: il Tribunale ha escluso la valenza probatoria, per incapacità a testimoniare di I.G., conducente dell’autovettura antagonista, non per un autonomo rilievo d’ufficio, bensì in quanto l’eccezione di preclusione alla testimonianza era stata ritualmente sollevata dall’Allianz Assicurazioni S.p.a. in primo grado, immediatamente dopo l’escussione dello I., circostanza, questa, non contestata.

Parte ricorrente afferma che sarebbe stato necessario un appello incidentale sul punto, ma non riporta in alcun modo le parti salienti della costituzione in appello dell’Allianz S.p.a. e la suddetta affermazione appare in contrasto con la giurisprudenza sul tema di questa Corte (Cass. n. 23054 del 30/10/2009 Rv. 610609 – 01, letta in senso inverso, ovvero a contrario: “La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”).

Il terzo motivo è, infine, inammissibile in quanto si limita ad affermare che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 2054 c.c., in punto di concorso di colpa, tralasciando di rilevare che la detta norma è di carattere residuale, ovvero si applica quando non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro. Nella specie il Tribunale ha escluso che il sinistro tra l’autovettura condotta dal M. e quella condotta dallo I. si sia verificato, con la conseguenza che non vi era spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

La mancata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, norma di carattere sussidiario, è pienamente coerente, quindi, con la detta conclusione cui il giudice di merito è pervenuto.

La motivazione della Corte territoriale è, peraltro, aderente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 04130 del 16/02/2017 Rv. 642842 – 01).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, in quanto non vi è stata costituzione di alcuna controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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