LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17311-2019 proposto da:
LA GH. S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA FORTUNA, NICOLA LAURO;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA di *****, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO MARSICO, DANIELA MAURIELLO;
– controricorrente –
e contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, via POLI n. 29, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINO TUCCILLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
F.A., D.C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2306/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva.
FATTO E DIRITTO
La Gh., società in accomandita semplice, quale gerente un ristorante sito in Ischia, in immobile parzialmente ubicato in caverna, agì in giudizio per ottenere risarcimento danni nei confronti della Provincia di Napoli (ora Città metropolitana) e della Regione Campania, a seguito di uno smottamento da un costone sovrastante e confinante con strada pubblica.
La domanda, espletata consulenza tecnica di ufficio, con richiami del consulente tecnico di ufficio, è stata rigettata in primo e secondo grado.
Resistono con controricorso la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli).
La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.
Parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rinunciato al motivo di omesso esame di cui alle rubriche 1, 2 e 3 del ricorso e al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, di cui agli stessi numeri.
I motivi di legittimità censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992 (C.d.S.), art. 3, comma 10, e art. 14, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2051,2735 c.c.; artt. 113 e 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; omesso esame di un punto decisivo in relazione alla prova documentale offerta dalla nota della Provincia di Napoli prot. IV del 19/04/2010, verbale di udienza del 30/06/2010, motivi di appello pag. 8. Sviamento.
Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, artt. 16 e 28, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14, sotto altri profili, violazione art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; vizio della logica argomentativi in relazione alla nota del 28/10/03 Prot. 1510. Sviamento.
Il terzo ed ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., art. 97 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Sviamento.
Pur dopo la rinuncia ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il ricorso è, nel suo insieme, inammissibile.
I due motivi (pur depurati dalle censure attinenti omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza) di ricorso sono del tutto inammissibili in quanto essi, sotto il profilo della violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto fanno riferimento a norme mai invocate nei giudizi di meno, e comunque senza riportare dove e quando le correlate questioni erano state poste nel merito.
Nella rinuncia, peraltro, non vengono compresi i profili di censura attinenti l’operato del consulente tecnico di ufficio, senza, tuttavia, che sia specificato dove e quando le censure all’operato dell’ausiliario siano state proposte nelle fasi di merito.
Ciò a prescindere dall’evidente carenza, anche formale, nella redazione dei motivi, che risultano composti da un affastellamento di norme, senza alcuna adeguata coordinazione e distinzione tra le prospettazioni delle censure in diritto le une dalle altre e da quelle in fatto, non consentendo, in tal modo, al giudice di legittimità di limitare il proprio sindacato alle sole censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come sarebbe stato intento della difesa della ricorrente a seguito della rinuncia effettuata con la memoria.
I primi due motivi sono, quindi, inammissibili e il terzo, attinente alle spese (a prescindere da un incomprensibile riferimento all’art. 97 Cost.), conseguentemente, è assorbito.
Il ricorso, deve pertanto, essere dichiarato interamente inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo e in favore di ciascuna delle due controparti Costituite, ossia della Provincia, ora Città metropolitana, di Napoli e della Regione Campania.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 6.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021
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