Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.775 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16635/2017 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO, 5, (TEL. 06.70496472), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.I. la sentenza n. 327/2007 del Tribunale di Oristano con ricorso fondato su sei motivi e resistito con controricorso dell’intimato Comune di Arborea.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Arborea notificava il 3 dicembre 2008 all’odierno ricorrente verbale, di cui in atti, di contestazione per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il verbale veniva impugnato dall’ A. con ricorso, resistito dal suddetto Comune, al Giudice di Pace di Terralba, il quale – con sentenza n. 34/2013 – annullava il verbale.

L’odierna Amministrazione controricorrente interponeva appello a sua volta resistito dall’appellato.

L’adito Tribunale di Oristano, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, disattendeva il dirimente motivo in base al quale il Giudice di prime cure aveva sancito l’annullamento del verbale, motivo inerente il difetto di motivazione del verbale notificato dal Comune per omessa indicazione di qualsiasi riferimento degli estremi del decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex art. 4, di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.

Il Tribunale stesso, ritenuto – quindi – “necessario esaminare le ulteriori doglianze proposte nel giudizio dall’ A.”, riteneva le stesse infondate ed, in riforma della prima decisione, accoglieva l’appello del Comune e rigettava la proposta opposizione al verbale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memorie sia il ricorrente che il Comune controricorrente.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 C.d.S.) La doglianza mossa dal ricorrente attiene, in sostanza, alla allegata mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al suddetto decreto prefettizio di individuazione.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del cit. art. 2 C.d.S. e dell’art. 345 reg. C.d.S..

La questione sollevata col motivo è inerente la legittimità del potere del Comune Arborea di accertare infrazioni Autovelox illimitatamente sull’intero territorio comunale.

3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 11 e 12 C.d.S., nonchè difetto di motivazione.

La censura svolta col motivo è relativa all’erroneo rigetto, da parte del Giudice appello, dell’eccezione di nullità del contratto di appalto per il noleggio degli autovelox alla Project Automation S.r.l..

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 97 Cost., artt. 45 e 142 C.d.S..

La doglianza di cui al motivo in esame attiene, nella sostanza, alla questione della taratura dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, questione – secondo parte ricorrente – già sollevata in giudizio, ma invero mai esaminata dal Tribunale di Oristano.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2669 e 2700 c.c., per aver il Giudice di appello disatteso la censura relativa alla inesistenza giuridica del verbale di contestazione e della sua notificazione.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S. e art. 345 reg. cit..

La questione sollevata col motivo attiene, nella sostanza, alla violazione del principio di legge che riserva ai soli pubblici ufficiali (e non a terzi appaltatori) i servizi di polizia stradale.

7.- Il primo motivo del ricorso è fondato.

Come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure nel verbale di contestazione opposto non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex art. 4, di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.

Il rilievo assume carattere dirimente della svolta opposizione ed è logicamente decisivo atteso – per di più – che la violazione del suddetto obbligo (non rilevata dal Tribunale) finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della P.A. e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente.

Per di più il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa del D.L. n. 121 del 2001, art. 4, che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 C.d.S..

Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all’opposizione – fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall’art. 2 cit.) è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.

E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibili – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni.

Era quindi necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio.

Nell’occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è – fra l’altro – ribadito ancora che “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione”.

Il motivo in esame deve, quindi, essere accolto.

8.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l’esame dei rimanenti motivi che devono intendersi assorbiti.

9.- Il ricorso va – quindi – accolto.

10.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con decisione nel merito ed annullamento dell’opposto verbale.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano, con dovuto riferimento a tutti i gradi del giudizio, come in dispositivo.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l’opposto verbale di accertamento di infrazione al C.d.S..

Condanna l’Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Condanna l’Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del primo e del giudizio secondo grado del giudizio in misura identica a quella prevista nella sentenza cassata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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