Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.852 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7427/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3581/07/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate di Caltanisetta emise nei confronti di P.M. un avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali con riferimento ad un atto notarile di assegnazione di un alloggio al predetto contribuente da parte della cooperativa edilizia “Città Futura Società Cooperativa p.a.”, di cui quello era socio, ritenendo non spettante i benefici previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, (secondo cui “Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente (L. n. 765 del 1971, in materia di edilizia residenziale pubblica) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali”) in quanto atto di trasferimento soggetto ad IVA.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello della locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla CTP di Caltanissetta, che, ritenendo spettante al contribuente la predetta agevolazione, ne aveva accolto il ricorso.

Ha sostenuto la CTR che nel caso di specie la questione posta dall’agenzia appellante non era l’applicabilità o meno dei benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, “perchè pacifica tra le parti”, bensì quella dell’applicabilità della “previsione agevolativa di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, convertito in L. n. 427 del 1993. Ossia se l’atto di assegnazione debba scontare una sola imposta di registro, oppure se ne debba scontare tante quante sono state le assegnazioni” (sentenza, pag. 2). Avverso tale statuizione l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la CTR era incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere statuito su una questione (applicabilità alla fattispecie dell’agevolazione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993) che non costituiva oggetto del giudizio, ritenendo invece pacifica tra le parti quella (applicabilità del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2) su cui vi era invece contrasto.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria aveva denunciato con il primo motivo di ricorso in appello, il cui atto è allegato al ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, sostenendo che nel caso di specie, diversamente da quanto statuito dalla Commissione di primo grado, non ricorrevano i presupposti per l’applicabilità dell’esenzione prevista dalla predetta disposizione per le imposte ipotecarie e catastali.

Orbene la CTR ha rigettato il motivo di gravame pronunciando sulla diversa questione dell’applicabilità alla fattispecie della previsione agevolativa di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, ritenendo “pacifica tra le parti” l’applicabilità al caso di specie dell’altra disposizione citata.

Sennonchè tale affermazione si rivela del tutto erronea riguardo alla fattispecie in esame, nella quale la parte ricorrente ebbe a prospettare nel giudizio di appello la questione che invece la CTR ha ritenuto essere “pacifica tra le parti”.

Al riguardo deve ricordarsi che è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento al giudizio di appello si è affermato che l’ambito di tale giudizio, data la sua natura di “revisio prioris instantiae”, è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite (Cass. n. 18542 del 2015) sicchè incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d’appello che pronunci su una domanda mai avanzata dalla parte appellata, neanche implicitamente (per come si desume dal contenuto dell’originario ricorso del contribuente allegato al ricorso in esame), nè dedotta nel giudizio di secondo grado.

Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare, anche di recente, (cfr. Cass., sez. 5, ord. 11 maggio 2017, n. 11629), che “in tema di procedimento tributario, come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità, l’applicazione del principio Tura novit curia fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato”; limite, dunque, che nel caso in esame, in relazione al contenuto dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate in grado di appello, risulta indiscutibilmente violato, donde l’erroneità della pronuncia della CTR che ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado esaminando una questione che non era stata dedotta in giudizio.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo con cui la difesa erariale introduce la questione di merito circa l’applicabilità al caso di specie dei benefici di cui all’art. 32 più volte citato.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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