Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.90 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19527 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. ***** DELLA REGIONE VENETO, (C.F.: *****), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Ludovica Bernardi, (C.F.:

BRNLVC65R47L407Q);

– ricorrente –

nei confronti di:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMANA, (P.I.: *****), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 259/2017, pubblicata in data 1 febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

L’azienda U.L.S.S. n. ***** Veneziana della Regione Veneto (oggi Azienda U.L.S.S. n. ***** della Regione Veneto) ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento che le era stata notificata dal locale agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) sulla base di crediti iscritti a ruolo di titolarità dell’Azienda U.S.L. di Rimini.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.

Avverso la sentenza di primo grado ricorre l’Azienda U.L.S.S. n. ***** della Regione Veneto, sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso.

Viene infatti impugnata, con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., una sentenza di primo grado, e ciò sull’assunto che il giudice di primo grado avrebbe qualificato espressamente la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dovendosi quindi applicare il principio cd. dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione.

La stessa ricorrente sostiene peraltro che tale qualificazione sarebbe erronea e che la sua opposizione sarebbe in realtà da qualificare come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

In realtà non sussiste affatto la pretesa qualificazione espressa della domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi da parte del Tribunale di Venezia.

L’unico riferimento all’opposizione agli atti esecutivi si trova infatti nell’epigrafe della sentenza.

Esaminando la motivazione, può ravvisarsi invece addirittura una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione.

Detta implicita qualificazione emerge dalla parte della sentenza in cui il tribunale esclude la legittimazione passiva dell’agente della riscossione (tranne che con riguardo alle questioni attinenti alla notifica della cartella di pagamento, che peraltro non risultano oggetto del presente ricorso) ed afferma espressamente che l’opposizione non ha ad oggetto vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo ma l’insussistenza dei presupposti per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale, l’insussistenza di un titolo esecutivo, la tardività della formazione del ruolo e l’insussistenza ovvero la prescrizione del credito (cioè tutte questioni relative al diritto di procedere ad esecuzione forzata).

La indicata qualificazione implicita è poi indirettamente ed ulteriormente confermata dal fatto che nella motivazione della sentenza si dà espressamente atto del fatto che l’opposizione è proposta oltre venti giorni dalla notifica della cartella, senza che venga in alcun modo rilevata la sua tardività.

In ogni caso, anche a prescindere dalla sussistenza dell’indicata implicita qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione, al più dovrebbe escludersi che sia stata operata dal giudice di primo grado una sua qualificazione espressa. La generica indicazione contenuta nell’epigrafe della sentenza impugnata non potrebbe infatti in nessun caso essere intesa come espressione da parte del giudice di esercitare effettivamente il suo potere di qualificazione della domanda (sulla necessità – ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale – che il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; cfr. altresì: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01).

Di conseguenza, pure in siffatta ultima ipotesi, la qualificazione spetterebbe al giudice dell’impugnazione (cioè nella specie a questa Corte di Cassazione) e, in proposito, non possono sussistere dubbi sul fatto che l’opposizione sia da qualificare (per gli aspetti ancora in contestazione) in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come del resto espressamente sostenuto dall’azienda ricorrente: si tratta infatti di contestazioni attinenti al diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, nella speciale forma della riscossione a mezzo ruolo esattoriale, e di contestazioni attinenti all’esistenza del credito fatto valere.

Ne consegue che l’impugnazione esperibile avverso la decisione del tribunale era l’appello mentre è inammissibile il ricorso per cassazione.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 615 e 617 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame di un motivo dell’opposizione alla cartella di pagamento, lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del Giudice di primo grado e radicale carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 21”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, artt. 1,2 e 8 sexies; del documento, di data 19 dicembre 1996, della Conferenza Stato Regioni relativo alla compensazione interregionale della mobilità sanitaria; del cd. Testo Unico Compensazione interregionale della mobilità sanitaria 2004; dell’art. 11 preleggi e del principio generale “tempus regit actum”; omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2943 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, nonchè dell’art. 115 c.p.c.; omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 24 Cost., artt. 81,100 e 102 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e seqg., D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, commi 1 e 2”.

L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione comporta l’impossibilità di esaminare nel merito i singoli motivi di esso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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