Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1090 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26784-2018 proposto da:

B.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DE CARLO;

– Ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ***** S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 01/03/2018 R.G.N. 41/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, nel giudizio proposto da B.F. per ottenere la condanna della ***** s.r.l. al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso nel periodo dal ***** al *****, ha dichiarato estinto il giudizio tardivamente riassunto in seguito all’interruzione del giudizio conseguente al fallimento della società appellata con ordinanza pronunciata all’udienza dell’8 febbraio 2017.

2. Il giudice di appello ha evidenziato che con sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 18.7.2016 era stato dichiarato il fallimento della ***** s.r.l. e che di tale sentenza era stata data notizia ai creditori dal curatore del fallimento, ed in particolare al signor B., con raccomandata da lui ricevuta il 19 settembre 2016.

3. Che pertanto da tale data questi aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo del giudizio ed era iniziato a decorrere il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c., per la sua riassunzione avvenuta solo il ***** e, perciò, tardivamente.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.F. affidato ad un unico motivo. La curatela del fallimento della s.r.l. ***** è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 300,303,305 e 307 c.p.c., e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 comma 1. Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte di merito avrebbe fatto decorrere il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro dalla data di recapito ai creditori, ed anche all’odierno ricorrente, della lettera circolare inviata dalla curatela del fallimento volta ad informare dell’esistenza del fallimento ai creditori del fallito per consentire loro di valutare se formulare una richiesta di ammissione al passivo fallimentare. Sostiene che al contrario tale comunicazione non è idonea ad integrare quella conoscenza legale dell’evento interruttivo che comporta il decorso del termine per la riassunzione del giudizio.

6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che, recentemente, a sezioni unite ha affermato che nel caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43 L. Fall., comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall., per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (cfr. Cass. Sez. U 07/05/2021 n. 12154). Il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorre dunque dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui di tale evento ” la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza “in forma legale. La presa di conoscenza “in forma legale” dell’evento interruttivo automatico costituisce anche il punto d’approdo di una prudente, quanto significativa, evoluzione concettuale e linguistica dell’impianto argomentativo costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 261 del 2010 e n. 17 del 2010) ed è dalla pronuncia dichiarativa del giudice che sorge con identica certezza nei confronti delle parti il nesso tra l’evento e i suoi effetti, per scongiurare i quali il soggetto interessato dovrà attivare un equivalente strumento antagonistico della prosecuzione o riassunzione (Cass. Sez. U n. 12154 del 2021 cit.).

6.1. Orbene nel caso in esame il termine per la riassunzione del giudizio è stato fatto decorrere da una comunicazione inviata dalla curatela del fallimento alla parte personalmente il *****, prima ancora della dichiarazione di interruzione del giudizio proprio per effetto del fallimento della società (dell'*****).

7. In sostanza la Corte di merito, aderendo ad un indirizzo poi superato dalla recente sentenza delle sezioni unite citata, si è discostata dalla regola cui invece occorre dare seguito e pertanto deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice di appello che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione al principio su riportato.

Al giudice del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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