Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1106 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23369-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Rosoloina (RO) via I maggio n. 3, presso lo studio dell’avv.to TOMMASO ROSSI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2601/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.

2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con due motivi di ricorso (violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, e vizio di motivazione; violazione dell’art. 2700 c.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 21,22, 22 bis e 22, e vizi di motivazione nonché nullità della sentenza) si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti di velocità da parte del ricorrente sulla base dell’apprezzamento dell’agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata anche per questo aspetto.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il Tribunale ha ritenuto provata la velocità di 160 km/h contestata al ricorrente perché nel verbale risultava accertato che l’auto degli agenti accertatori postasi all’inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocità. Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell’auto degli agenti segnalava 160 km/h. Non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l’auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocità. Risulta errata pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che il verbale di contestazione supportato da circostanze oggettive indicate dettagliatamente risulta correttamente motivato in ordine all’accertamento della velocità non adeguata alle caratteristiche della strada”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., nella parte in cui risultava accertato dai militari che l’autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

Ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari (pag. 3 della sentenza impugnata), da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente andasse alla medesima velocità. Il Tribunale fa anche un generico riferimento ad altre circostanze oggettive, ma senza specificare quali siano tali circostanze.

Si impone, pertanto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, trattati unitariamente stante la loro evidente connessione, la cassazione della sentenza impugnata.

Spetterà al giudice del rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosità della condotta di guida del ricorrente.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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