LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 13201/2021 R.G., sollevato dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con ordinanza in data 11 maggio 2021, nei procedimenti promossi dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA nell’interesse dei minori V.M., A.V., A.A. e B.S., ed iscritti ai nn. 62/2020 e 14/2021 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca CERONI, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 18 febbraio 2020, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò non luogo a provvedere, per incompetenza territoriale, in ordine al ricorso proposto ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. dal Pubblico Ministero nell’interesse dei minori V.M. e A.V. ed A.A., figli di P.E., rilevando che il nucleo familiare aveva trasferito la propria residenza in *****, e disponendo quindi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
2. Su ricorso di quest’ultimo, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dispose l’apertura di un nuovo procedimento (iscritto al n. 62/2020 V.G.), nel corso del quale emerse che mentre si trovava a Roma V.M. aveva dato alla luce una figlia, B.S., e che il Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono (iscritto al n. 630/2020 V.G.), disponendo la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale ed il ricovero della minore presso una casa famiglia.
Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta chiese pertanto informazioni a quello di Roma, il quale, con decreto del 28 ottobre 2020, dispose la chiusura del procedimento nei confronti di B.S. e la prosecuzione di quello nei confronti di V.M..
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta promosse quindi un ulteriore procedimento nell’interesse di B.S. (iscritto al n. 14/2021 V.G.), ai sensi degli artt. 333 e ss. c.c., a seguito del quale il Tribunale per i minorenni sollecitò quello di Roma a dichiarare la propria incompetenza per territorio.
3. Con decreto del 21 aprile 2021, il Tribunale per i minorenni di Roma ha rigettato la richiesta, osservando che ai fini dell’individuazione del giudice competente occorre avere riguardo al luogo in cui il minore risiede abitualmente al momento della proposizione della domanda, rilevando che alla data di proposizione del ricorso dinanzi a sé B.S. risiedeva a Cassino, e ritenendo irrilevante, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., il trasferimento di residenza intervenuto nel corso del procedimento.
4. Con ordinanza dell’11 maggio 2020, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha sollevato conflitto positivo di competenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 45 c.c., comma 2, il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore, ha rilevato che il procedimento riguarda due minorenni, una delle quali, madre dell’altra, risiede e dimora abitualmente ad *****, essendo sottoposta alla tutela del Sindaco e vivendo con la sua famiglia, mentre la figlia è nata a ***** soltanto perché la madre si trovava temporaneamente in quella città. Ha aggiunto che dinanzi al Tribunale per i minorenni di ***** la V. ha dichiarato di voler tornare presso la sua famiglia ad *****, per continuare gli studi e crescere la figlia con l’aiuto di sua madre e della nonna materna, le quali si sono dichiarate disponibili ad occuparsi di entrambe le minori. Ha precisato che ai fini dell’individuazione del luogo di residenza abituale non può farsi riferimento alla prossimità temporale del trasferimento o alla durata del soggiorno, ma occorre una prognosi in ordine alla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, osservando che tale criterio, coincidente con quello previsto dal Reg. CE n. 2201 del 2003, art. 8, non si pone in contrasto con il principio di prossimità, ma ne sottolinea l’effettività. Ha affermato che ritenere competente il Tribunale per i minorenni di ***** significherebbe costringere la V., che non ha mai abbandonato la figlia, collocata presso una comunità a *****, a rinunciare agli affetti più stretti ed all’aiuto offerto dalla famiglia, nonché ai suoi progetti di vita futura con la figlia. Ha rilevato che quest’ultima, la quale non può decidere dove vivere, ha il diritto di crescere ed essere educata nell’ambito della propria famiglia, mentre la madre, che dovrebbe seguire la propria famiglia, è costretta a rimanere a ***** per non abbandonare la figlia. Ha concluso pertanto per la propria competenza sia in ordine al procedimento promosso nell’interesse di B.S. che in ordine a quello promosso nell’interesse di V.M..
3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità del regolamento di competenza, conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il procedimento previsto dall’art. 45 c.p.c. è esperibile non soltanto nell’ipotesi di conflitto negativo, ovverosia in presenza di una doppia declinatoria di competenza, ma anche nel caso in cui sussista un conflitto positivo, anche virtuale, quando cioè due giudici si ritengano entrambi competenti per il medesimo provvedimento, e ciò in ossequio a fondamentali principi di logica e di economia processuale, i quali impediscono di ritenere che il ricorso allo strumento in esame sia necessariamente subordinato all’adozione di due provvedimenti positivi da parte di giudici diversi in ordine alla medesima fattispecie, a pena di un’evidente compromissione, in taluni casi anche irreversibile, dell’interesse sia pubblico che delle parti (cfr. Cass., Sez. VI, 30/01/2020, n. 2073; Cass., Sez. I, 10/07/ 1997, n. 10637). Nella specie, d’altronde, ciascuno dei due Giudici minorili coinvolti nel procedimento, pur non avendo ancora pronunciato sul merito delle domande proposte dal corrispondente ufficio del Pubblico Ministero, ha manifestato chiaramente la propria intenzione di provvedere in ordine alla vicenda sottoposta al proprio esame, attraverso l’affermazione della propria competenza per territorio. L’ampiezza dei poteri ufficiosi spettanti al giudice nell’ambito dei procedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., consentendo di pervenire all’adozione di provvedimenti anche diversi da quelli specificamente richiesti dalle parti, ove sia ravvisabile un’esigenza preminente di tutela dell’interesse del minore, giustifica inoltre il riconoscimento dell’ammissibilità del regolamento anche nel caso in cui i procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi abbiano ad oggetto istanze diverse: nessun rilievo può dunque attribuirsi, nella specie, alla circostanza che, mentre il procedimento promosso dinanzi al Tribunale per i minorenni di ***** è volto all’accertamento dello stato di abbandono della minore B.S., quello pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha ad oggetto l’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, non potendosi escludere nel primo caso la possibilità di adottare provvedimenti più limitati, ove sia ritenuto insussistente lo stato di abbandono (cfr. L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 16, comma 2), e nel secondo caso l’apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ove ne siano ritenuti sussistenti i presupposti.
2. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità del regolamento d’ufficio, occorre richiamare, in relazione alla questione di competenza, il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di provvedimenti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità dell’affidamento di minori, secondo cui la competenza territoriale spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova la dimora abituale del minore al momento della proposizione della domanda, senza che assumano alcun rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, dal momento che, ai fini dell’individuazione in concreto del luogo di abituale dimora, non può attribuirsi rilievo al dato meramente quantitativo rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, ma occorre esprimere un giudizio di natura prognostica in ordine alla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà, oppure costituisca un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15835; 17/11/2017, n. 27358; 4/12/2012, n. 21750).
L’adozione del predetto criterio impone nella specie d’individuare il luogo di residenza abituale di V.M. nel Comune di *****, situato nel distretto di Corte d’appello di Caltanissetta, con il conseguente riconoscimento della competenza territoriale in favore del locale Tribunale per i minorenni, dinanzi al quale pende il procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.. In tal senso depone lo stesso decreto emesso il 18 febbraio 2020 dal Tribunale per i minorenni di *****, con cui quest’ultimo si è dichiarato territorialmente incompetente in ordine ad un’analoga istanza precedentemente proposta nell’interesse della V. e dei suoi fratelli, rilevando che l’intero nucleo familiare si era trasferito nel predetto Comune, e disponendo pertanto la trasmissione degli atti alla Procura minorile di Caltanissetta. Sebbene dalla motivazione del provvedimento non emergano né la data del trasferimento da *****, dove il nucleo familiare risiedeva in precedenza, né le ragioni di tale trasferimento, deve presumersi che lo stesso abbia avuto luogo in data anteriore a quella d’instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di ***** (il quale avrebbe dovuto altrimenti escluderne la rilevanza, in applicazione dell’art. 5 c.p.c.), e sia risultato connotato dall’intenzione di fissare stabilmente nel Comune di destinazione il centro d’interessi della famiglia e dei suoi componenti. Tale conclusione trova conforto nella circostanza, risultante dal provvedimento del Giudice minorile nisseno, che in ***** risiedeva la nonna materna dei minori, dalla quale la madre degli stessi aveva dichiarato, in sede di audizione dinanzi al Tribunale capitolino, di aspettarsi un contributo nell’ac-cudimento della prole. A fronte di tali elementi, univocamente convergenti in favore della volontà della capofamiglia di allontanarsi definitivamente da *****, conducendo con sé i figli, nessun rilievo può assumere la circostanza che, nonostante la dichiarazione d’incompetenza del Tribunale per i minorenni di *****, la minore sia stata costretta a trattenersi in quella città, a causa di un malore connesso allo stato di gravidanza in cui si trovava, e nella medesima città abbia poi messo al mondo la piccola B.S., trattandosi di una permanenza meramente temporanea, che non ha fatto venir meno il progetto di spostare in ***** il centro degli affetti e degl’interessi della minore. Dirimente, in proposito, deve d’altronde ritenersi la circostanza, opportunamente posta in risalto dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, che la V. risulta sottoposta a tutela, affidata al Sindaco di *****: ai sensi dell’art. 45 c.c., il luogo di residenza del minore coincide infatti con quello della famiglia o del tutore, e solo in caso di trasferimento del domicilio di quest’ultimo può aver luogo il trasferimento della tutela, ai sensi dell’art. 343 c.c.; per effetto di tali disposizioni, la residenza abituale della V. dev’essere individuata nel luogo in cui, oltre ad essersi trasferita la sua famiglia, ha sede l’organo designato come tutore, con la conseguenza che nel medesimo luogo va collocata anche la residenza abituale della neonata.
In conclusione, la competenza a provvedere tanto in ordine alla domanda di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c. nell’interesse di V.M. e B.S. quanto in ordine a quella di accertamento dell’eventuale stato di abbandono di quest’ultima va riconosciuta al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo di residenza abituale delle due minori, risultando tale individuazione conforme alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, cui rispondono le regole sulla competenza, nonché ossequiosa dei principi di prossimità e possibilità di ascolto, cui sono improntati i procedimenti in esame, l’osservanza dei quali postula uno stretto contatto con il luogo in cui è destinata a svolgersi la vita quotidiana del minore, in modo tale da consentire al giudice di coglierne appieno le esigenze e di assicurare una pronta attuazione dei provvedimenti adottati.
3. La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
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Codice Civile > Articolo 330 - Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 343 - Apertura della tutela | Codice Civile