LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29217-2020 proposto da:
P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo studio dell’avvocato ADA D’AREZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SALADINO;
– ricorrente –
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;
– controricorrente –
contro
L.G.M.C., B.M., ANAS SPA *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1177/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’11/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
1. P.M.G. impugna la sentenza n. 1177/2020 emessa l’11/08/2020 con cui la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello formulato contro la sentenza del Tribunale di Palermo, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per il maggiore importo richiesto a titolo di danno biologico permanente, subito quale terza trasportata di una vettura di proprietà di L.G.M., condotta da B.M., (che aveva perso il controllo dell’auto a causa della presenza di un animale in uno svincolo autostradale), avanzata nei confronti di questi ultimi, della compagnia assicuratrice HDI ass.ni e dell’ANAS (chiamata in causa da quest’ultima).
2. Sulla base di una CTU disposta nel primo grado, la Corte di merito ha giudicato corretta la quantificazione del danno biologico (9%) rispetto a quello indicato dal Ct di parte (13 %), là dove erano state escluse, quale conseguenza dell’incidente, le lamentate lesioni polmonari permanenti, oltre quelle vertebrali accertate. HDI ass.ni ha notificato controricorso depositando copia della sentenza notificata il 1/09/2020. Il ricorso risulta notificato il 2 novembre 2020. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 174 c.p.c., art. 25 Cost., comma 1 e art. 11 Cost., comma 2, nonché vizio di costituzione del giudice e nullità della sentenza. Art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la sentenza è stata redatta dal giudice ausiliario, reiterando le stesse motivazioni che hanno indotto la Corte di cassazione a sollevare un incidente di costituzionalità.
1.1. Il motivo è infondato, posto che, medio tempore, sulla questione è intervenuta la pronuncia della Corte Cost. n. 41 del 2021 la quale, bilanciando i diversi valori costituzionali in gioco, ha dichiarato la incostituzionalità della normativa che prevede la possibilità di una composizione mista, con giudici onorari, nei collegi delle Corti di appello, nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32, la cui completa entrata in vigore è già stata differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.
2. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. e 3 e 4, per non avere la Corte territoriale nella sentenza impugnata preso in considerazione i rilievi critici operati dall’odierna ricorrente all’elaborato peritale del consulente di ufficio”. Si deduce che la sentenza sia viziata perché non ha disposto la rinnovazione della consulenza alla luce dei rilievi del ct di parte.
2.1. Il motivo è inammissibile perché, da un lato, non riporta i punti della sentenza messi sotto critica; dall’altro, è palesemente infondato perché la sentenza, a ben vedere, ha riportato il passo in cui il CTU ha replicato alle osservazioni del Ct di parte, ritenendo congrua la valutazione di assenza di postumi permanenti incidenti sulla funzione ventilatoria del polmone, conseguenti al pneumotorace post traumatico. L’acquisizione di una nuova CTU, difatti, appartiene alla discrezionalità del giudice del merito che può essere censurata solamente con riguardo alla motivazione resa, se mancante o apparente rispetto ai fatti osservati e alle argomentazioni delle parti.
3. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., vizio di motivazione, per essere stata condannata l’attuale ricorrente a rifondere le spese alla parte chiamata in causa in secondo grado, nonostante la domanda di garanzia della convenuta nei confronti della parte chiamata fosse infondata. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall’altro, l’onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. n. 5027/08); se, inoltre l’impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta- sotto sez. terza civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022