Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1134 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32233-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9269/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

CHE:

1. T.M. ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale.

2. Il Comune di Roma è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso è inammissibile per invalidità della procura rilasciata su foglio separato senza data e senza alcuna indicazione della sentenza da impugnare.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020.

2. Il Collegio ritiene di dover riformulare la proposta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 19 novembre 2021 n. 35466 così massimato: “La procura ex art. 83 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c., se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale”.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Rimetta la causa sul ruolo per effettuare una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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