LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36623/2018 proposto da:
MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SOARDO, giusta procura;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona dei Curatori fallimentari, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO GALLETTI, giusta procura;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROVIGO, depositato il 15/11/2018
– RG 1205/17;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Marcegaglia Carbon Steel S.p.a., premesso di essersi insinuata nel fallimento ***** S.p.a. per ottenere l’ammissione del proprio credito per la somma di Euro 660.669,33 in via privilegiata ipotecaria, ad essa spettante, a titolo di pagamento del prezzo della merce fornita alla società poi fallita, credito garantito da ipoteca volontaria costituita con atto del 7 agosto 2013 e successivamente ridotta con atto del 16 gennaio 2014, propose opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99, contestando il decreto del 28 marzo 2017, con cui il Giudice Delegato aveva disposto l’ammissione del predetto credito in chirografo, senza riconoscere il privilegio ipotecario stante, per quanto ancora rileva in questa sede, l’inefficacia dell’ipoteca da intendersi revocata L. Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c..
Il curatore del fallimento chiese il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 15 novembre 2018, rigettò l’opposizione e condannò l’opponente alle spese.
Avverso tale decreto Marcegaglia Carbon Steel S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Fallimento ***** S.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2 e comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente contesta il provvedimento impugnato “per avere il Tribunale a quo ritenuto e dichiarato la natura “gratuita”, e non “onerosa” (come sostenuto dalla ricorrente), dell’atto di concessione di ipoteca volontaria del 7.8.2013, in quanto nella fattispecie non “logicamente e funzionalmente contestuale” al credito garantito, e per aver quindi ritenuto indifferente l’elemento soggettivo in capo al terzo Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. (partecipatio fraudis)”.
1.1. Il motivo è infondato alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso (Cass., ord., 9/11/2018, n. 28802; Cass. 8/05/2014, n. 9987).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Vizio del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’erroneo ed omissivo esercizio dell’attività di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c., ed all’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per aver il Tribunale a quo ritenuto provati dal Fallimento i requisiti dell'”eventus damni” (elemento oggettivo) e del “consilium fraudis” del debitore (elemento soggettivo) ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66".
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede e si riferisce, comunque, a questioni fattuali (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “Vizio di omessa pronuncia e/o violazione dell’art. 112 c.p.c., e/o difetto totale di motivazione del decreto impugnato”, “per avere il Tribunale a quo omesso di pronunciarsi sull’eccezione della ricorrente di estensione analogica della ipotesi di irrevocabilità prevista dall’art. 2901 c.c., comma 3, all’atto di costituzione di ipoteca di cui è lite”.
3.1. Il motivo va disatteso.
Ed invero questa Corte ha ritenuto che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando, cioè, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento – come nella specie – risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, (v. Cass., ord., 2/04/2020, n. 7662; Cass., 9/3/2011, n. 5583).
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di precisare e tanto va ribadito in questa sedei che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, come quello all’esame, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto e parimenti non sussiste il vizio di omessa motivazione (Cass., ord., 25/06/2020, n. 12652; Cass. 20/01/2010, n. 868; Cass. 12/01/2006, n. 407).
Peraltro, si evidenzia, per mera completezza che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e al quale ritiene di dare continuità in questa sede, l’adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 3, perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c. (Cass., ord., 22/01/2020, n. 1414).
4. Il ricorso deve essere, alla luce di quanto sopra evidenziato, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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