Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1222 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PIERPAOLO Gori – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26449/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pieremilio Sammarco, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi, n. 48;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Natoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Panama n. 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, n. 564/5/2014 depositata il 25 marzo 2014, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, veniva accolto l’appello proposto da B.G., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 96/3/2013. Quest’ultima decisione a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso cinque intimazioni di pagamento notificate dall’agente della riscossione, già Equitalia Centro s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, nel 2012, e le relative cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per IRPEF e altri tributi con sanzioni, notificate negli anni 2003, 2004 e 2005 e non impugnate.

2. La CTR fondava la propria decisione sulla ritenuta prescrizione della pretesa tributaria e avverso tale sentenza, propongono ricorso per Cassazione sia l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un unico motivo e portato alla notifica il 4 novembre 2014, sia l’agente della riscossione con ricorso per due motivi portato alla notifica il 7 novembre 2014. Il contribuente ha depositato due distinti controricorsi in replica a ciascun ricorso, rendendo nota l’adesione alla procedura deflattiva di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, e il versamento degli importi corrispondenti alle cartelle opposte, circostanze ribadite con memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata il 9.9.2020.

3. All’adunanza camerale del 30.9.2020 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia per interlocuzione con le ricorrenti ai fini della verifica dell’intervenuta definizione agevolata della controversia. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha quindi depositato memoria rendendo noto di aver provveduto al rimborso delle somme pagate dal contribuente per sgravio provvisorio a seguito della sentenza della CTR, manifestando pertanto la permanenza dell’interesse alla decisione della controversia. Il contribuente deposita da ultimo memoria ribadendo la propria prospettazione.

CONSIDERATO

che:

4. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dal controricorrente per supposta intervenuta estinzione del giudizio a seguito di adesione alla procedura deflattiva di cui alla L. n. 147 del 2013, alla luce della memoria illustrativa depositata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., da ultimo depositata dal contribuente, datata 8.9.2021, viene ribadito il fatto – incontestato – del pagamento in data 14.2.2014 di importi in relazione alla procedura deflattiva di cui alla L. n. 147 del 2013; nondimeno il controricorrente trae da ciò erroneamente la conclusione dell’estinzione automatica dei debiti azionati con le tre cartelle opposte per il fatto stesso di aver effettuato entro il 28.2.2014, come previsto dalla citata L., art. 1, comma 618, un pagamento per ciascuna cartella.

Infatti, non è stato dimostrato il pagamento degli importi dovuti e, anteriormente alla precedente adunanza del 30.9.2020, sono state prodotte tre ricevute di altrettanti versamenti (in allegato alla nota di deposito del contribuente datata 7.9.2020), i quali effettivamente recano come causale i numeri delle tre cartelle opposte, ma sono privi non solo della correlata attestazione dell’agente della riscossione dell’avvenuto buon fine della definizione agevolata, ma anche dell’indicazione dei criteri di calcolo dei pagamenti. Non essendo noti neppure di quali fossero gli esatti importi necessari per il perfezionamento della procedura deflattiva, per conseguenza, la parte non mette la Corte nelle condizioni di verificare l’intervenuta definizione agevolata con pagamento delle somme dovute, com’e’ onere del contribuente fare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2410 del 03/02/2006, Rv. 588424 – 01).

5. D’altro canto, nella sua memoria anteriore all’udienza del 17.9.2021 l’agente della riscossione ha sì dato atto di tre pagamenti intervenuti in data 14.2.2014 e della loro imputazione alle cartelle a titolo di definizione agevolata, ma ha ribadito la sua prospettazione di non intervenuta estinzione del giudizio. Coerente con questa impostazione di non congruenza dei versamenti è il fatto che l’Agente della riscossione ha provveduto al rimborso il 9.4.2014 delle somme versate, in conseguenza del deposito in data 25 marzo 2014 della sentenza della CTR favorevole al contribuente, circostanza da considerarsi pacifica.

6. E’ inoltre coerente con il mancato buon fine del condono lo stesso comportamento del contribuente successivo ai pagamenti, a conferma della consapevolezza del fatto che la lite non si è mai definita. In primo luogo i pagamenti sono avvenuti il 14.2.2014, un mese e dieci giorni prima del deposito della decisione della lite da parte della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 564/5/2014, avvenuto il 25 marzo 2014, ma il contribuente non ha reso tempestivamente noto il fatto al giudice d’appello, come sarebbe stato suo interesse immediatamente fare se davvero i pagamenti fossero stati estintivi.

In secondo luogo, più di recente, egli ha anche proposto istanza di condono D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, ricevendo un diniego espresso alla definizione agevolata, pure prodotto in atti, ad ulteriore conferma del fatto che nel 2014 il condono non si è perfezionato e che è attuale l’interesse delle ricorrenti alla decisione della controversia.

7. Con l’unico motivo di ricorso L’Agenzia – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, del D.P.R. n. 472 del 1997, artt. 17 e 20, e dell’art. 2946 c.c., per non aver la CTR tenuto conto del fatto che nella fattispecie erano intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione, comunque decennale sia per l’obbligazione principale e sia per le sanzioni, ed aver erroneamente applicato la prescrizione quinquennale alle riprese per cui è causa.

8. Con il primo motivo di ricorso l’agente della riscossione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, con riferimento alla prescrizione del credito riferibile alle imposte non pagate e relativi accessori, per aver la CTR erroneamente ritenuto non condivisibile la decisione di primo grado affermando che secondo sentenza della CTP “il termine di prescrizione quinquennale D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 20, si riferirebbe solo alle sanzioni tributarie diverse dall’omesso o ritardato pagamento che, come evidente, costituisce anch’esso una fattispecie tipica di violazione di norma tributaria, affatto esclusa dalla testuale previsione del citato art. 20”; l’agente evidenzia che le cartelle in ogni caso non sono portatrici solo di obbligazioni tributarie accessorie ma anche di obbligazioni principali soggette a prescrizione decennale.

9. Con il secondo motivo di ricorso l’agente della riscossione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., con riferimento alla questione della prescrizione dei crediti azionati tramite le cartelle esattoriali non opposte, crediti erariali non qualificabili come prestazioni periodiche e dunque sorretti da autonoma causa debendi, oggetto di iscrizione a ruolo e cristallizzazione per effetto della non opposizione delle cartelle, titolo esecutivo, con l’effetto di rendere i crediti soggetti a termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica delle cartelle e non spirato alla proposizione del ricorso introduttivo.

10. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono inammissibili per modifica della causa petendi, né per parziale novità della censura, come eccepito dal contribuente, dal momento che la questione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, e della natura delle obbligazioni tributarie – principali e accessorie – sono state oggetto di controversia sin dal primo grado, e sono fondati, nei limiti che seguono.

11. In applicazione dell’insegnamento già fissato dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, la Corte ha più volte statuito che in tema di riscossione mediante ruolo la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, sul termine decennale per la riscossione, atteso che trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d’ufficio l’effetto estintivo della prescrizione breve (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020, Rv. 658039 01).

12. Un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 20, infatti impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili (Cass. Sez. 6 – L’Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019), dal momento che trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020, Rv. 658039 01) e che non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito.

13. Orbene, è pacifico il fatto che in data 11.3.2003, 8.6.2004, 21.10.2005 al contribuente sono state notificate le tre cartelle di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e che il 25.8.2012 e poi l’11.9.2012 l’agente della riscossione gli ha notificato le relative intimazioni di pagamento, atti utili ai fini dell’interruzione della prescrizione del credito erariale.

14. Dal momento che l’iscrizione a ruolo riguarda crediti tributari di varia natura, parte dei quali per obbligazioni principali per crediti erariali e parte per accessori, soggette dunque in parte al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., e in parte ai termini di prescrizione breve secondo la loro natura, va applicata la regola giurisprudenziale secondo la quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve dei crediti ivi portati in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., né, a maggior ragione, è applicabile la prescrizione breve indistintamente a tutti i crediti azionati con le cartelle sol perché parte di essi soggetti ad essa, come erroneamente ritenuto dalla CTR.

15. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché accerti in relazione ai singoli tributi azionati e loro accessori l’intervenuta prescrizione o meno di ciascuno di essi, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i ricorsi, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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