LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLÈ Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31867-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato sussistente l’obbligo di C.A., lavoratrice autonoma iscritta all’albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha tuttavia dichiarato non dovuta la somma pretesa dall’INPS a titolo di contributi per l’anno 2009 per intervenuta prescrizione;
2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (nel caso di specie 16.6.2010) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla richiesta di pagamento giunta al destinatario il 7.7.2015 (tardiva ove anche si ritenesse applicabile la proroga fino al 6.7.2010 prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, conv. in L. n. 427 del 1993);
3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la C. non ha svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 2935 c.c., e art. 2941 c.c., n. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011;
6. ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, non aveva compilato il “quadro RR” necessario per la verifica dei contributi eventualmente dovuti;
7. ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “quadro RR” integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8;
8. ha precisato di avere già nel giudizio di primo grado prodotto la dichiarazione dei redditi in oggetto ed ha depositato in allegato al ricorso per cassazione la memoria costitutiva nel giudizio di primo grado;
9. il ricorso non può trovare accoglimento in quanto l’INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.), mentre l’accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014);
10. i rilievi dell’Istituto si fondano sull’erroneo presupposto di un “automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);
11. per le ragioni esposte, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;
12. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la controparte è rimasta intimata;
13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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