Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.132 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8215/2017 proposto da:

L.A., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR, 5, presso lo studio dell’avvocato MARIO ZOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO LIBRETTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 15, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO MAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CARETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.M. e L.A. hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 129/2016 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata in data 16 febbraio 2016.

Resiste con controricorso il Fallimento ***** S.r.l.. Con citazione del 26 agosto 2008 L.A. e F.M., il primo promissario acquirente ed il secondo terzo beneficiario nominato, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la ***** S.r.l., deducendo l’inadempimento di quest’ultima e chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato il 10 luglio 2008, con il quale la convenuta aveva promesso di vendere al L., che aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, gli immobili siti in *****, iscritti al NCT fg. *****, mappali ***** frazionato, ***** frazionato, ***** frazionato, e mappale *****, per una superficie totale di mq. 3110.

Gli attori L. e F. affermarono che la *****, tempestivamente convocata, non si era presentata il giorno 31 luglio 2008 dinanzi al notaio per la stipula del contratto di compravendita. Nell’atto di citazione venne offerto il pagamento del prezzo residuo, essendo stata corrisposta una caparra di Euro 132.000,00 rispetto al prezzo complessivo di Euro 280.000,00, e fu richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti per il ritardo nel trasferimento del bene, stimati in misura non inferiore ad Euro 75.000,00 per danno emergente e lucro cessante, da determinarsi anche in via equitativa, previa liberazione altresì da ogni ipoteca e gravame. La convenuta ***** dichiarò di aderire alla domanda di sentenza costitutiva ma contestò la pretesa di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Brescia accolse la domanda ex art. 2932 c.c., accertò che il ritardo nell’adempimento fosse da imputarsi a colpa della ***** e pertanto riconobbe agli attori il risarcimento del danno, determinato in via equitativa in Euro 30.000,00, da decurtarsi dal prezzo residuo dovuto.

Proposero appelli in via principale la Immobiliare ed in via incidentale F.M. e L.A.. L’appello principale è stato accolto in punto di insussistenza del danno da lucro cessante, determinato dal Tribunale in Euro 30.000,00: ciò perché la sentenza di primo grado era viziata da ultrapetizione, avendo accordato il danno insito nella mancata disponibilità delle somme versate a titolo di prezzo alla promittente venditrice, danno non prospettato dagli attori. Per la Corte d’appello, sarebbe stato più appropriato collegare l’esistenza del danno da ritardo correlato alla mancata fruizione della disponibilità giuridica del bene, doglianza che neppure era stata fatta valere dai signori L. e F..

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

3. Il primo motivo del ricorso di F.M. e L.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1453 e 2932 c.c., in riferimento agli artt. 99,101,112,183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura attiene alla parte della sentenza della Corte d’appello di Brescia secondo cui gli attori avrebbero dovuto “collegare l’esistenza del danno da ritardo alla mancata fruizione della disponibilità giuridica del bene”. Secondo i ricorrenti, la Corte di Brescia non avrebbe tenuto conto delle conclusioni contenute nell’atto di citazione di primo grado in cui si era esplicitata la domanda di condanna della convenuta ***** “al risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento del bene, nella misura che risulterà in corso di causa o da determinarsi in via equitativa…”; ed ancora nella memoria, ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, in cui veniva ribadito che “la parte attrice ha subito danni per il mancato tempestivo trasferimento del bene”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. (da intendere: art. 1337), artt. 1223,1226,1453 e 2932 c.c., in riferimento agli artt. 99,101,112,183,342,345 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I ricorrenti affermano che la Corte d’appello di Brescia avrebbe errato nel rinvenire il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, per aver riconosciuto il danno risarcibile insito nella mancata disponibilità delle somme versate al promittente venditore, danno non prospettato dagli attori. La censura specifica che nell’atto di citazione di primo grado e nella memoria, ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, era stata domandata la condanna della convenuta “al risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento del bene, nella misura che risulterà in corso di causa o da determinarsi in via equitativa…”; e precisato che “la parte attrice ha subito danni per il mancato tempestivo trasferimento del bene”. Nelle pagine poi da 21 a 27 il secondo motivo di ricorso si sofferma sulla “sussistenza del danno” in conseguenza del versamento delle somme costituenti il prezzo della compravendita, per la mancata disponibilità del denaro erogato in attesa della controprestazione, ovvero della sentenza costitutiva. L’erogazione dell’importo di Euro 280.000,00 avrebbe comportato un depauperamento patrimoniale in capo agli acquirenti valutabile in termini di interessi legali, rivalutazione monetaria, pagamento di interessi passivi e mancata possibilità di stipulare altri contratti di compravendita per immobili similari.

7. In data 25 novembre 2021 l’avvocato Maurizio Libretti, difensore dei ricorrenti F.M. e L.A., ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che “nelle more del giudizio sono intercorse tra le parti trattative a seguito delle quali le stesse sono addivenute ad una transazione”. E’ stata altresì depositata la “accettazione della rinuncia al ricorso” della controricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021. L’atto reca la dichiarazione di adesione del Fallimento ***** s.r.l. con sottoscrizione dell’avvocato Francesco Caretta “per accettazione della rinuncia e rinuncia al controricorso notificato”.

L’atto di rinuncia risulta perciò vistato, agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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