LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36428-2019 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
S.E.J.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 87/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
L’ing. S.E.J. con ricorsi del 2015 e 2016 ha proposto opposizione contro due avvisi di addebito notificatigli dall’Inps per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 20072008. Il tribunale di Cagliari, sez. lavoro, con sent. 17/6/2017 ha accolto il ricorso, annullando gli avvisi di addebito, affermando che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata riguarda in via residuale i soli lavoratori autonomi per cui non è previsto l’obbligo di iscrizione ad albi o per cui non sono previsti versamenti ad enti di previdenza per i liberi professionisti.
Con sentenza 22/5/19 la corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza, con modifica della motivazione, dichiarando prescritto il diritto dell’Inps ai contributi. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prescrizione decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il contribuente.
Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18,D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 4 giugno 2019 per avere la sentenza impugnata trascurato che vi era stato uno spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, per effetto del D.P.C.M. 4 giugno 2019, al 6/7/2019, non essendo di conseguenza prescritto il diritto di credito dell’ente, essendo pervenuto l’avviso di addebito in data 1/7/2014.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 – 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da D.P.C.M. intervenuti in riferimento a ciascun anno.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18,D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e art. 2941 c.c., n. 8 per avere la sentenza impugnata trascurato che nelle dichiarazioni dei redditi del professionista non risultava compilato il quadro RR, con conseguente impossibilità dell’ente di verificare se vi fosse contribuzione da versare. Tale condotta integrerebbe ipotesi della sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c. per occultamento doloso del debito.
Il motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione anche per le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima corte d’appello in diversa composizione anche per le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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