Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1354 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16879-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DELLA PIETRA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8092/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

CHE:

1. M.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento, notificato in data 15/12/2009, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il quale l’Ufficio recuperava le maggiori imposte, deducendo di aver avuto notizia dell’accertamento fiscale con comunicazione da parte dell’Agenzia, su richiesta del contribuente della nota del 21.2.2011, con la quale l’Ufficio forniva delucidazioni in merito.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR, sull’appello del contribuente; i giudici di seconde cure ritenevano che, avendo il M. avuto conoscenza dell’accertamento fiscale in data 18/1/2011, il ricorso notificato in data 21/4/2011 fosse inammissibile in quanto intempestivo.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni non si sono costituite.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 20 e 21, artt. 115,116,140,214 ss. e 221 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, artt. 2729,2697 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si sostiene la CTR ha errato nel far decorrere il termine di giorni sessanta per l’impugnazione dal giorno in cui il contribuente chiese informazioni sul debito tributario e non dalla data della risposta dell’Agenzia.

2 Il motivo è fondato.

2.1 La CTR ha ritenuto tardivo il ricorso, notificato il 21/4/2011, essendo decorso il termine di 60 giorni dal 18/1/2011 data in cui, secondo quanto affermato in sentenza, il contribuente avrebbe avuto effettiva conoscenza del debito tributario.

2.2 Va precisato che la CTR non ha affrontato la questione della validità o meno della notifica dell’avviso di accertamento, la cui decisione che e’, quindi, rimasta assorbita dalla ritenuta tardività della proposizione del ricorso dalla effettiva conoscenza della pretesa tributaria.

2.3 Al riguardo va sottolineato che la notificazione dell’atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell’atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell’atto stesso (sulla funzione della notificazione dell’atto impositivo come provocatio ad opponendum, cfr. Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011).

2.4 In particolare, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l’impugnazione (in questi termini, Cass. 4760/2009).

2.5 In presenza di una notifica invalida o anche inesistente non si determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente.

2.6 La piena ed effettiva conoscenza di avviso di accertamento non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell’atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono.

2.7 Nella fattispecie in esame il contribuente ha affermato di aver avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto solo con la nota, comunicata in data 21/2/2011, dove si indicano gli estremi dell’avviso di accertamento e del verbale di contestazione e della asserita notifica.

2.8 Non può sostenersi, come erroneamente affermato dalla CTR, che il M. abbia avuto circostanziata e piena conoscenza del contenuto dell’avviso di accertamento il giorno (18/1/2011) in cui egli, proprio per aver appreso dell’esistenza di un debito fiscale del quale non aveva avuto informazione alcuna, ebbe a richiedere delucidazioni sulla “natura del procedimento”.

2.9 L’Agenzia non ha fornito la prova che M.C. abbia conseguito la conoscenza dell’avviso di accertamento in data anteriore di oltre sessanta giorni alla presentazione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale 3. Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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