LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30171-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente-
contro
B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EURIALO N. 92/C, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO REALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8262/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di B.M.L. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF e IRES, per l’anno 2004.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1973, art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 44, e degli artt. 2263,2697,2727, e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come l’Ufficio avrebbe dovuto provare il trasferimento al socio del reddito accertato a carico della società, pur in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che, in data 8 aprile 2019, B.M.L. ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019;
che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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